Corte dei Conti Basilicata. Personale militare arruolato negli anni 1981/1983. Trattamento pensionistico con aliquota retributiva 44% e non 35%.

Ancora una sentenza della Corte dei Conti in merito al riconoscimento del diritto, da parte del personale militare arruolatosi tra il 01/01/1981 ed il 30/06/1983 a vedersi riconosciuto il trattamento pensionistico con l’applicazione delle aliquote di cui all’articolo 54, comma, del T.U. n. 1092 del 1973 (44%), previste per tale personale, in luogo di quelle

Ancora una sentenza della Corte dei Conti in merito al riconoscimento del diritto, da parte del personale militare arruolatosi tra il 01/01/1981 ed il 30/06/1983 a vedersi riconosciuto il trattamento pensionistico con l’applicazione delle aliquote di cui all’articolo 54, comma, del T.U. n. 1092 del 1973 (44%), previste per tale personale, in luogo di quelle di cui all’articolo 44, comma 1, dello stesso D.P.R. n.1092/1973 previste per i dipendenti civili (35%).

In linea infatti con la sentenza n.422/2018, in data 08 novembre 2018, emessa dalla Corte dei Conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello –, con la quale era già stato sancito tale diritto, la Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, con sentenza n.17/2019 del 07 maggio 2019, ha ribadito che:

  • “l’art. 54 del d.P.R. n.1092/1973, vigente alla data del 31 dicembre 1995, prevede che “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo (comma 1)”;
  • “La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo (comma 2)”;
  • “la difesa dell’INPS obietta che la norma non potrebbe trovare applicazione nel caso del ricorrente in quanto, si sostiene che l’aliquota del 44% si applicherebbe soltanto a coloro che siano cessati dal servizio con un’anzianità contributiva compresa tra i quindici e i venti anni di servizio”;
  • “Tuttavia, tale affermazione non trova riscontro nella normativa. Infatti, la lettera del primo comma dell’art. 54, su cui sostanzialmente si basa l’interpretazione data dall’INPS, deve invece intendersi nel senso che l’aliquota ivi indicata vada applicata a coloro che possiedano un’anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni, mentre il successivo comma chiarisce che la disposizione del comma 1 non può intendersi limitata a coloro che cessino con un massimo di venti anni di servizio (come opinato dall’INPS), atteso che esso prevede che spetti al militare l’aliquota dell’1.80% per ogni anno di servizio oltre il ventesimo”.

Il collegio giudicante, quindi, ha:

  • accolto il ricorso, dichiarando il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973;
  • riconosciuto il diritto del ricorrente gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria (quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento;
  • compensato le spese di lite tra le parti.

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