Consiglio di Stato. Tutela maternità e paternità. Assegnazione temporanea ex art.42bis del D.Lgs. 151/2011 – Illegittimo il diniego fondato su carenze organiche.

Il Consiglio di Stato – Sezione IV – con la sentenza n. 5955/2019 del 29 agosto 2019 ha accolto il ricorso in appello presentato da un finanziere avverso la sentenza del T.A.R. Lazio – Sezione II – n.2531/2018, concernente l’impugnazione del diniego dell’assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42-bis del D.lgs. n. 151. Il Consiglio di

Il Consiglio di Stato – Sezione IV – con la sentenza n. 5955/2019 del 29 agosto 2019 ha accolto il ricorso in appello presentato da un finanziere avverso la sentenza del T.A.R. Lazio – Sezione II – n.2531/2018, concernente l’impugnazione del diniego dell’assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42-bis del D.lgs. n. 151.

Il Consiglio di Stato ha infatti evidenziato chiaramente:

  • la volontà del Legislatore di limitare il diniego a “casi” o ad “esigenze eccezionali”, allo scopo di non frustrare le ragioni di tutela della genitorialità, che hanno costituito la ratio iuris della previsione normativa”;
  • che “il consolidato indirizzo esegetico seguito dal Consiglio di Stato, è univoco nell’interpretare restrittivamente tali ipotesi, a quelle (soltanto) in cui lo specifico servizio espletato dal soggetto richiedente sia assolutamente indispensabile e non sostituibile, a meno di non pregiudicare gravemente ed irreversibilmente la cura dell’interesse primario, al quale l’Amministrazione cui il medesimo appartiene, è preposta”;
  • che la circostanza che sussista un “rilevante deficit” di personale, anche specializzato, nel ruolo di appartenenza del richiedente, nonché quella che “il suo eventuale trasferimento accrescerebbe ulteriormente il deficit di effettivi nel ruolo e nella Spe.Qu.Ab.”, sono “congiunture sfavorevoli” che “rappresentano –tuttavia- delle situazioni che, per quanto problematiche da gestire sotto il profilo organizzativo, sono connotate da “ordinarietà”, essendo –la carenza di organico- un fattore di criticità divenuto oramai cronico nelle amministrazioni pubbliche, ivi compresa quella militare”.

Il massimo organo giurisdizionale ha quindi accolto l’appello proposto dall’appartenente al Corpo, compensando tra le parti le spese di lite e dichiarando il Comando Generale della Guardia di Finanza, quello Regionale e quello Provinciale, soccombenti, in solido tra di loro, ai fini del pagamento del contributo unificato del doppio grado di giudizio.

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