Esame in Commissione dei Disegni di Legge A.S. 1521 e A.S. 1443 – Destinazione del 5 per mille alle Forze di Polizia e del Soccorso Pubblico.

Nelle riunioni del 19 e 26 maggio 2020 della Commissione Finanze e Tesoro del Senato è stato approvato un testo unificato relativo alla destinazione del 5 per mille alle Forze di Polizia e del Soccorso Pubblico. Il seguito della discussione congiunta è quindi stato rinviato al fine di consentire l’eventuale presentazione di emendamenti al testo

Nelle riunioni del 19 e 26 maggio 2020 della Commissione Finanze e Tesoro del Senato è stato approvato un testo unificato relativo alla destinazione del 5 per mille alle Forze di Polizia e del Soccorso Pubblico.

Il seguito della discussione congiunta è quindi stato rinviato al fine di consentire l’eventuale presentazione di emendamenti al testo unificato adottato.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

N. 1443, 1521

  (Modifiche alla Disciplina dell’istituto del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111)

Art. 1.

        1. All’articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, dopo la lettera e) è aggiunta, in fine, la seguente:

            «ebis) finanziamento del fondo assistenza per il personale in servizio della Guardia di finanza, o della Polizia di Stato, o dell’Arma dei carabinieri, o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, o del Corpo di polizia penitenziaria nonché per il sostegno, l’assistenza e per attività a favore di congiunti di appartenenti alle rispettive amministrazioni deceduti per causa di servizio o in servizio».

        2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato con le procedure e le finalità di cui all’articolo 4 del citato decreto legislativo n. 111 del 2017, adottato, di concerto con il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia, da adottare entra sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti altresì i criteri di riparto della quota ai sensi dell’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 111. Agli enti beneficiari si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 111.

Art. 2.

        1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano a decorrere dalla dichiarazione dei redditi riferiti all’anno di imposta 2020.

        2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni della presente legge, a decorrere dall’anno 2021, si provvede utilizzando l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

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