Proposta di Legge A.C. 3112. Sistema previdenziale per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

E’ stato reso disponibile il testo della proposta di Legge A.C. 3112 presentata dall’Onorevole Gianni Tonelli (Lega – primo firmatario) avente per oggetto “Delega al Governo per la disciplina dei trattamenti pensionistici complementari e del trattamento di fine rapporto del personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico”. Nella relazione illustrativa al progetto di legge,

E’ stato reso disponibile il testo della proposta di Legge A.C. 3112 presentata dall’Onorevole Gianni Tonelli (Lega – primo firmatario) avente per oggetto “Delega al Governo per la disciplina dei trattamenti pensionistici complementari e del trattamento di fine rapporto del personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico”.

Nella relazione illustrativa al progetto di legge, costituito da tre soli articoli, i proponenti hanno evidenziato come:

  • il nostro ordinamento riconosce la specificità del ruolo e dello stato giuridico del personale del comparto, in relazione alla peculiarità dei compiti, alle limitazioni personali che ne derivano e ai requisiti di efficienza operativa richiesti. Tale personale risulta, però, svantaggiato sul piano previdenziale, in conseguenza dell’introduzione del metodo di calcolo contributivo, previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 (cosiddetta «riforma Dini»), senza che sia stato istituito un parallelo sistema di previdenza complementare;
  • ciò determina una penalizzazione per chi si è arruolato successivamente al 1995 e comporta una disparità di trattamento rispetto al personale pubblico contrattualizzato, per il quale sono state trovate idonee risorse che hanno permesso di attivare i fondi necessari per una compensazione;

I proponenti hanno quindi evidenziato l’urgenza e la non rinviabilità di un intervento legislativo sulla disciplina del trattamento previdenziale del personale del comparto sicurezza, difesa e pubblico soccorso.

Nello specifico, la proposta di legge:

  • reca la delega al Governo per l’adozione, previ accordi negoziali con le rappresentanze del comparto, di uno o più decreti legislativi volti a stabilire una previdenza complementare per i militari, il personale delle Forze di polizia e del soccorso pubblico;
  • detta i princìpi e criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell’esercizio della delega, prevedendo che l’adesione alle forme pensionistiche complementari sia di carattere volontario e che il Governo debba individuare la misura percentuale della quota di contribuzione a carico delle amministrazioni e di quella dovuta dal lavoratore, la retribuzione utile alla determinazione delle quote stesse, nonché la generale disciplina del trattamento di fine rapporto;
  • prevede, nelle more dell’adozione dei decreti legislativi, l’applicazione dei coefficienti di trasformazione più favorevoli previsti per l’accesso al pensionamento dei dipendenti pubblici civili.

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con le rappresentanze del personale interessate, uno o più decreti legislativi per la disciplina dei trattamenti pensionistici complementari e del trattamento di fine rapporto del personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, di cui all’articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183.

Art. 2.

  1. Il Governo, nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere un’adesione alle forme pensionistiche complementari esclusivamente su base volontaria;

   b) definire la misura percentuale della quota di contribuzione delle forme pensionistiche complementari a carico delle amministrazioni e di quella dovuta dal lavoratore, nonché la retribuzione utile alla determinazione delle quote stesse;

   c) definire la modalità di trasformazione della buonuscita in trattamento di fine rapporto, le voci contributive utili per gli accantonamenti del trattamento di fine rapporto, nonché la quota del trattamento di fine rapporto da destinare alla previdenza complementare;

   d) definire la disciplina del trattamento di fine rapporto, al fine di trasformare, previa opzione, il trattamento di fine servizio in trattamento di fine rapporto.

  2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, trasmette nuovamente alle Camere gli schemi dei decreti legislativi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimere entro venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
  3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all’articolo 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal comma 1 del presente articolo, il Governo può emanare disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi, sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere, che individua le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire e le ragioni dell’intervento normativo proposto.

Art. 3.

  1. Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi di cui all’articolo 1 della presente legge, al personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, di cui all’articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, che cessa dal servizio per limiti di età, è riconosciuto un incremento annuo figurativo del tasso di capitalizzazione utilizzando il coefficiente di trasformazione previsto per l’età anagrafica stabilita per l’accesso al pensionamento dei dipendenti pubblici civili, di cui all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, secondo quanto stabilito dalla tabella A dell’allegato 2 annesso alla legge 24 dicembre 2007, n. 247, e dalla tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335.

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