Pubblichiamo la circolare emanata dall’I.N.P.S. in data 14 luglio 2021, con la quale, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali consolidatisi, sono state fornite agli uffici periferici primi chiarimenti per l’applicazione dell’articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nei confronti del personale appartenente al comparto difesa e per alcune figure a esso equiparate, che hanno maturato un’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 pari o superiore a 15 anni e inferiore a 18 anni.
Evidenziamo, in particolare, che con la menzionata direttiva l’Istituto ha precisato che:
- con la circolare n. 107 del 14 luglio 2021 si forniscono le prime istruzioni relative all’applicazione dell’articolo 54 del D.P.R. n. 1092/1973 con riferimento al calcolo della quota retributiva delle pensioni liquidate ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, per i soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 pari o superiore a 15 anni e inferiore a 18 anni;
- con successiva circolare verranno fornite le istruzioni applicative della disposizione in argomento con riferimento ai soggetti che hanno maturato al 31 dicembre 1995 un’anzianità contributiva inferiore a 15 anni;
- i principi espressi nella sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti non riguardano coloro che hanno maturato al 31 dicembre 1995 un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni e, pertanto, nulla è innovato per la determinazione del relativo trattamento pensionistico.
Nella stessa circolare l’Istituto previdenziale ha disposto quindi:
- il riesame d’ufficio dei trattamenti pensionistici con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 pari o superiore a 15 anni e inferiore a 18 anni, attraverso il riconoscimento dell’aliquota di rendimento del 2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati alla data del 31 dicembre 1995, ad esclusione di coloro nei cui confronti è intervenuta sentenza passata in giudicato. Ai pensionati interessati alla ricostituzione del trattamento pensionistico in argomento verranno riconosciute le differenze sui ratei arretrati dovute a seguito della riliquidazione e gli interessi legali e/o rivalutazione monetaria, nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data della riliquidazione, fermi restando gli effetti di eventuali atti interruttivi anteriori. I trattamenti pensionistici da liquidare saranno determinati applicando, alla quota retributiva di cui all’articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, la predetta aliquota annua del 2,44%;
- nella gestione del contenzioso giurisdizionale in atto in materia, i trattamenti verranno riliquidati nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data di notificazione dell’atto introduttivo, salvo l’effetto di eventuali atti interruttivi anteriori;
- nella gestione dei ricorsi amministrativi, i gravami, essendo volti ad ottenere la riliquidazione della “quota retributiva” del trattamento pensionistico con il riconoscimento dell’aliquota di rendimento del 44%, non sono suscettibili di accoglimento in autotutela.
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