E’ stato reso disponibile il testo del Disegno di Legge A.S. 2373 presentato dai Senatori Gregorio De Falco, Paola Nugnes e Virginia La Mura (Gruppo Misto) avente per oggetto “Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze dell’ordine”.
Nella relazione illustrativa al disegno di legge, costituito da due soli articoli, i proponenti hanno sostenuto che:
- “in Italia il personale operante delle Forze dell’ordine, diversamente da quanto accade in altri Paesi (ad esempio, nel Regno Unito, in Francia e in Grecia), non è individualmente identificabile”;
- “il cittadino che denunci eventuali abusi subiti non può nutrire una fondata speranza che gli autori del reato siano identificati”;
- “il non poter individuare coloro che usano la forza in modo illecito e criminale non consente di evitare che sull’intero corpo di appartenenza ricada ingiustamente la sfiducia dei cittadini”;
- “fin dal 2012 il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione 2011/2069 (INI), sulla situazione dei diritti fondamentali nell’Unione europea (2010-2011), atto che tra l’altro esorta gli Stati membri « a garantire che il personale di polizia porti un numero identificativo »”;
- “anche il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite dal 2016 ha stabilito di rendere identificabili individualmente i funzionari e gli agenti delle Forze dell’ordine, suggerendo che siano apposti codici identificativi su caschi e uniformi”.
I proponenti hanno quindi rappresentato di ritenere “necessario, …, raggiungere lo scopo che le istituzioni internazionali hanno indicato, e scoraggiare la violenza attraverso la individuale identificabilità del personale operante, stabilendo al contempo la corresponsabilità del superiore gerarchico che abbia consentito l’anonimato”.
TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il personale miliare o civile impiegato in servizio di ordine pubblico deve essere sempre individualmente identificabile tramite un codice identificativo alfanumerico, di seguito denominato « codice », posto in evidenza sull’uniforme o su diverso abbigliamento indossato, in modo da consentirne l’immediata identificazione.
2. In caso di tenuta antisommossa, oltre a quanto previsto al comma 1, il codice deve essere riportato altresì sui due lati e sulla parte posteriore del casco di protezione.
3. I codici devono essere visibili ad almeno quindici metri di distanza, anche in condizioni di scarsa visibilità.
4. Ciascuna Amministrazione registra in maniera univoca i codici del personale dipendente.
5. I codici devono rimanere sempre visibili ed è vietato indossare indumenti che possano nasconderli in tutto o in parte, o che siano assegnati ad altri operatori.
Art. 2.
1. Salvo che il fatto non sia preordinato alla commissione di un reato, la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, oltre a costituire illecito disciplinare, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa di una somma da euro 3.000 ad euro 9.000.
2. Nelle sanzioni di cui al comma 1 incorre altresì il superiore gerarchico che non abbia impedito l’illecito ed il personale individuato dall’Amministrazione, nel caso di violazione dell’articolo 1, comma 4.