Come é noto, con l’inserimento nell’ordinamento fiscale/assistenziale dell’Assegno Unico Universale sono venute meno le detrazioni per i figli a carico che rientrano nella spettanza del citata misura.
Proprio alla luce di tale innovazione continuano a pervenire numerose richieste da iscritti e non che ci chiedono delucidazioni circa le detrazioni per carichi familiari.
Al riguardo, precisiamo che restano in vigore le detrazioni per coniuge a carico, figli a carico e più in generale per familiari conviventi, se rientrano in queste situazione oggettive e reddituali:
Fino a 24 anni di età e con un reddito personale sotto i 4.000 euro;
Sopra i 24 anni di età e con un reddito personale non superiore ai 2.840,51 euro.
Ai sensi dell’art. 10, commi 4 e 5, D.Lgs. n. 230/2021, pertanto, a decorrere dal 1° marzo 2022 le detrazioni IRPEF per i figli a carico (art. 12, comma 1, lettera c, TUIR) saranno applicabili solo ai figli di età pari o superiore a 21 anni.
In pratica, quindi, in relazione all’anno 2022 per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio nulla cambia rispetto al 2021, mentre dal 1° marzo al 31 dicembre si applicherà l’assegno universale per i figli fino a 21 anni.
Si rammenta, infine, che il D.L. 70/2011 datato 13.05.2011 ha abolito l’obbligo per i lavoratori dipendenti di comunicare annualmente i dati delle detrazioni per familiari a carico al sostituto d’imposta, mentre é rimasto l’obbligo di comunicare le variazioni dei familiari a carico.
Le istanze per le detrazioni, qualora vi siano state variazioni rispetto all’anno scorso, dovranno essere presentate tramite il Portale NoiPa utilizzando le credenziali Spid personali e il Pin personale Identificativo Noi Pa.
La Segreteria Nazionale SINAFI