Il T.A.R. Lazio – Sezione V – in data 01 luglio 2022 ha emesso la sentenza n. 9011/2022 con la quale ha sancito il diritto dei ricorrenti, tutti congedati a domanda successivamente al compimento dei 55 anni di età e con oltre trentacinque anni di servizio utile contributivo, ai benefici economici contemplati dall’art. 6-bis del decreto legge n. 387/1987, e con il correlativo obbligo da parte dell’Inps di provvedere quindi alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali.
Con la menzionata sentenza il T.A.R. Lazio ha ritenuto, in particolare:
- di aderire all’orientamento giurisprudenziale che riconosce al personale in quiescenza delle forze di polizia ad ordinamento militare il beneficio consistente nell’attribuzione dei sei scatti stipendiali figurativi ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio;
- che l’articolo 6-bis del decreto-legge n. 387/1987 debba trovare applicazione, oltre che nei confronti del personale della Polizia di Stato, anche nei confronti del personale delle altre forze di polizia ad ordinamento militare, quale certamente è il Corpo della Guardia di Finanza.
Conseguentemente, il T.A.R. Lazio ha accolto il ricorso, con dichiarazione del diritto dei ricorrenti ai benefici economici contemplati dall’art. 6-bis del decreto legge n. 387/1987, e con il correlativo obbligo da parte dell’Inps di provvedere quindi alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali.
Lo stesso organo giurisdizionale ha disposto che sulle relative somme dovranno essere corrisposti soltanto gli interessi legali, compensando tra le parti le spese di lite.
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