Il Consiglio di Stato – Sezione II – con la sentenza n. 916/2023 del 26 gennaio 2023 ha rigettato il ricorso in appello presentato dalla Guardia di Finanza avverso una sentenza del T.A.R. Puglia, concernente il diniego ad un trasferimento per “ragioni straordinarie” di un finanziere “amministratore di sostegno” di prossimi congiunti.
Il diniego al trasferimento era motivato da un lato dal fatto che vi erano altri parenti che potevano prendersi cura dei congiunti per i quali il finanziere era stato designato come amministratore di sostegno e dall’altro che i reparti richiesti erano tutti caratterizzati da un’eccedenza di organico.
Con la menzionata sentenza n. 916/2023 l’Organo giurisdizionale di secondo grado ha ritenuto, in particolare, che:
- se è vero che il compito dell’amministratore di sostegno è quello di offrire una tutela giuridica a colui che abbisogna di una tale figura, ciò non esclude che colui che espleta tale funzione non debba garantire anche una cura materiale;
- nel contesto del richiedente il trasferimento, il medesimo non può limitarsi a fare l’amministratore di sostegno come potrebbe farlo un professionista nominato dal giudice tutelare, ma deve garantire una presenza in loco;
- quanto all’esubero di personale che caratterizza i Comandi della Guardia di Finanza della Provincia, si tratta di una circostanza che non può essere opposta all’appellato poiché tale situazione è il frutto di una censurabile politica del personale;
- negare ad un militare che ha documentato esigenze familiari di notevole rilievo, il trasferimento nella zona d’origine perché vi è un esubero di personale, significa far scontare ad un singolo gli effetti di una discutibile gestione del personale in quella provincia.
Il massimo organo giurisdizionale ha quindi rigettato l’appello proposto dalla Guardia di Finanza, compensando tra le parti le spese di lite.