E’ stato reso disponibile il testo del Disegno di Legge A.S. 530 presentato dal Senatore Antonio De Poli (“Cd’I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE”) avente per oggetto “Disposizioni in materia di ricongiungimento del nucleo familiare per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.
Nella relazione illustrativa al disegno di legge, costituito da due soli articoli, è evidenziato che:
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel dettare le « norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche », all’articolo 3 stabilisce che il rapporto d’impiego del personale militare e delle Forze di polizia resta regolamentato da norme speciali di diritto pubblico;
- il predetto decreto legislativo risente della necessità per i Comparti predetti di garantire un’adeguata funzionalità, efficienza ed efficacia del sistema difesa e sicurezza del Paese e attribuisce la competenza relativa all’impiego del personale alle amministrazioni del Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico;
- purtuttavia, non può considerarsi limitato il diritto del singolo dipendente di formare una famiglia, né l’obbligo al mantenimento morale e materiale dei minori che la compongono;
- tale diritto è costituzionalmente garantito ad ogni cittadino e per questo devono essere rimossi gli ostacoli che limitano il richiamato diritto, stante che il personale dei Comparti citati è soggetto e oggetto di repentini spostamenti per esigenze riconducibili al servizio;
- attualmente, il ricongiungimento al coniuge convivente è previsto dall’articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, ma limitatamente al caso in cui il dipendente sia stato trasferito d’autorità, escludendo una più ampia tutela della famiglia dei dipendenti delle amministrazioni predette e del diritto degli stessi a svolgere le funzioni di genitore in presenza di prole;
- in virtù delle istanze più volte presentate dalle parti sociali, dell’innovazione giuridica relativa alla formazione della famiglia e della necessità di promuovere la bigenitorialità a tutela morale e materiale dei figli e al fine di garantire maggiore stabilità e serenità al nucleo familiare, l’articolo 1, comma 1, del presente disegno di legge prevede nuove disposizioni in riferimento al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio permanente o con almeno tre anni di servizio continuativo presso una delle amministrazioni predette e coniugato o unito civilmente con un altro dipendente pubblico, in tema di ricongiungimento del proprio nucleo familiare;
- a tale personale è riconosciuto il diritto di chiedere, mediante istanza da presentare alla propria amministrazione, il ricongiungimento al proprio nucleo familiare. Il medesimo articolo 1, ai commi 2, 3, 4 e 5, definisce le modalità di presentazione delle istanze e di esame delle stesse anche nel caso di dipendenti appartenenti ad amministrazioni diverse, la sede ed i tempi entro i quali deve avere luogo il ricongiungimento del nucleo familiare, ritenendo prioritario quello del personale con prole di minore età anche in affido condiviso, nell’interesse morale e materiale del minore.
TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Ricongiungimento del nucleo familiare)
1. Il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in servizio permanente ovvero che abbia maturato almeno tre anni di servizio continuativo presso una delle amministrazioni predette, coniugato o unito civilmente con personale in servizio presso la propria amministrazione ovvero presso un’altra delle amministrazioni pubbliche dello Stato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può richiedere il ricongiungimento del nucleo familiare mediante istanza da presentare alla propria amministrazione.
2. Le istanze tese ad ottenere il ricongiungimento del nucleo familiare devono essere presentate da entrambi i dipendenti, ovvero anche da uno solo di essi, e il ricongiungimento deve avere luogo entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza. Qualora i dipendenti appartengano ad amministrazioni diverse, queste avviano un esame congiunto dell’istanza al fine di consentire il ricongiungimento del nucleo familiare degli istanti nel termine di cui al primo periodo.
3. Hanno priorità nell’esame, che deve essere svolto entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione, le istanze presentate dal personale con prole di minore età, purché i figli siano componenti del nucleo familiare, o in affido, o in affido condiviso, con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale della prole anche ai sensi dell’articolo 155 del codice civile, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, della legge 6 marzo 1987, n. 74, e della legge 8 febbraio 2006, n. 54.
4. Le istanze di ricongiungimento sono finalizzate a un impiego presso l’amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni, previo assenso di quella di provenienza, nella sede richiesta o in quella di servizio dell’istante o del coniuge ed equiparato ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, e in mancanza di utile collocazione l’impiego può avere luogo presso una sede limitrofa o nella sede più vicina a quella richiesta.
5. Le amministrazioni interessate, valutate le istanze di ricongiungimento, provvedono entro i termini di cui ai commi 2 e 3 al trasferimento senza oneri del dipendente ai sensi di quanto previsto al comma 4.
6. Il trasferimento per il ricongiungimento del nucleo familiare disposto ai sensi del presente articolo non comporta alcun onere a carico delle amministrazioni.
Art. 2.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall’attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.