Il T.A.R. Friuli Venezia Giulia – Sezione Prima -, con sentenza n. 00134/2019 del 25 marzo 2019 ha accolto il ricorso proposto da alcuni appartenenti alla Guardia di Finanza impiegati in servizi di lavori di bordo, piantone ormeggi, custodia di bordo e prontezza operativa, riconoscendo loro il diritto alla corresponsione dell’indennità per servizi esterni.
L’organo di giustizia amministrativa ha evidenziato in particolare che:
• “la disamina letterale del testo della circolare consente di sottolineare come, a ben vedere, le istruzioni impartite dall’Amministrazione (le quali, peraltro, possiedono una chiara valenza interpretativa) non escludano di fatto che le banchine, le garitte e i natanti all’ormeggio costituiscono in senso naturalistico “ambiente esterno”, perché tale deve essere considerato ogni luogo posto “all’esterno degli uffici del reparto o presso enti o strutture di terzi””;
• “sotto questo profilo, pertanto, non assume alcuna rilevanza, ad esempio, se, a bordo di un natante le mansioni del militare si dipanino sopra coperta (e quindi con esposizione agli agenti atmosferici) ovvero sotto coperta (e quindi al riparo), essendo sufficiente la dislocazione dell’attività al di fuori dell’ufficio al fine di qualificare la stessa come esterna, quanto meno (come detto) in senso naturalistico”;
• “agli effetti della corresponsione dell’indennità, tuttavia, il Compendio richiede un ulteriore requisito connesso al particolare disagio sofferto dal militare: l’indennità sarebbe dunque dovuta, nell’ottica dell’Amministrazione, se il servizio, espletato all’esterno degli uffici, si presenta come disagevole perché svolto in un ambiente ostile”;
• “la circolare fornisce un’elencazione esemplificativa, intesa a definire i casi in cui il servizio esterno possa essere qualificato come disagevole, elencazione dal cui contesto si deduce, tra l’altro, l’esclusione da tale ambito dell’attività posta in essere presso gli ormeggi e nelle garitte, e l’inclusione delle mansioni espletate a bordo dei natanti (sopra e sotto coperta), purché in navigazione”;
• “il Collegio ritiene che tale elencazione (in applicazione della quale i ricorrenti sono stati privati dell’indennità) non possa essere ritenuta attendibile, perché non sostenuta da una congrua valutazione delle concrete condizioni in cui i militari sono tenuti ad operare e perché non conforme, nelle sue linee ispiratrici, ai principi attestati nella prevalente giurisprudenza”;
• “l’affermata necessità di far dipendere la concessione dell’emolumento dall’entità del disagio sofferto dal militare deve anche tenere conto dello speciale contesto ambientale nel quale viene svolto, spesso nelle ore notturne, il complesso di attività che si concentrano attorno ai natanti, finalizzate a garantire l’immediata attitudine di ciascun mezzo a prendere il mare nelle migliori condizioni operative. In questo senso, non può non trascurarsi di osservare come non sussista alcuna chiara differenza ontologica tra le mansioni eseguite nel corso della navigazione e le attività espletate agli ormeggi, le quali ben potrebbero essere aggravate da eventi metereologici avversi e da analoghe difficoltà ambientali in misura non significativamente inferiore rispetto a quanto potrebbe invece verificarsi in mare aperto”;
• “rilievi non dissimili possono essere ripetuti con riguardo all’attività di piantone e alla custodia di bordo, rispetto alle quali deve essere senz’altro tenuto in considerazione il disagio conseguente ad una prolungata permanenza (anche durante i mesi invernali e negli orari notturni) sulla banchina portuale, disagio chiaramente inferiore rispetto ai soggetti che siano chiamati a svolgere compiti analoghi all’interno dei locali del reparto di appartenenza”;
• “attraverso l’introduzione dell’art. 12, D.P.R. n. 147 del 1990, si è inteso remunerare il particolare disagio derivante dallo svolgimento abituale del servizio in ambiente esterno e, quindi, in condizioni più gravose rispetto alle normali condizioni di istituto (cfr.: Cons. G.A.R.S. n. 468 del 2014), in ragione di un orario articolato “stabilmente su turni, anche se non sull’intero arco delle ventiquattro ore” e comunque “di durata non inferiore al normale turno lavorativo dei militari” (cfr. ancora Cons. Stato, Sez. IV, n. 4865 del 2017). Condizioni che, per i rilievi anzi detti, appaiono caratterizzare le mansioni formalmente assegnate ai ricorrenti e da essi pienamente espletate, così da precostituire il presupposto richiesto per la corresponsione, a loro favore, dell’indennità di cui è causa”.
L’Organo giurisdizionale ha quindi accolto il ricorso e condannato l’Amministrazione a versare a ciascuno dei ricorrenti l’indennità di presenza esterna dagli stessi domandata, nonché a rifondere ai militari le spese di lite.