Il SINAFI scrive ai Ministri ed ai Comandanti Generali/Capi di Forza Armata per promuovere “l’agibilità sindacale”.

Nella cosiddetta “fase intermedia”, ossia in quel periodo che va dalla sentenza 120/2018 della Corte Costituzionale, fino all’emanazione di una specifica legge da parte del Parlamento, il Ministero della Difesa, in accordo con i Ministri competenti per i Corpi di Polizia non da quest’ultimo dipendenti (Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto), avrebbe dovuto emanare

Nella cosiddetta “fase intermedia”, ossia in quel periodo che va dalla sentenza 120/2018 della Corte Costituzionale, fino all’emanazione di una specifica legge da parte del Parlamento, il Ministero della Difesa, in accordo con i Ministri competenti per i Corpi di Polizia non da quest’ultimo dipendenti (Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto), avrebbe dovuto emanare una serie di circolari utili a disciplinare provvisoriamente le relazioni sindacali, tra le Autorità di riferimento del comparto e le nascenti Organizzazioni sindacali, nonché una serie di norme cosiddette di “agibilità sindacale”, per consentire il normale avvio dell’attività sindacale. Tale necessità era determinata dall’assunto della Corte che al punto 18 (nota1) della Sentenza 120/2018, dichiara il formale avvio per l’attività delle Organizzazioni sindacali.  

A distanza di undici mesi dalla Sentenza della Corte nulla di tutto questo è avvenuto.

Il SINAFI, insieme ai sindacati SIM Carabinieri, Libera Rappresentanza e SIM Marina, ha scritto ai Ministri di riferimento per stimolare il rilascio dell’agibilità sindacale.

Seguiranno informazioni.

(1) punto 18 Sentenza 120/2018: […] per non rinviare il riconoscimento del diritto di associazione, nonché l’adeguamento agli obblighi convenzionali, questa Corte ritiene che, in attesa dell’intervento del legislatore, il vuoto normativo possa essere colmato con la disciplina dettata per i diversi organismi della rappresentanza militare e in particolare con quelle disposizioni (art. 1478, comma 7, del d.lgs. n. 66 del 2010) che escludono dalla loro competenza «le materie concernenti l’ordinamento, l’addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l’impiego del personale». Tali disposizioni infatti costituiscono, allo stato, adeguata garanzia dei valori e degli interessi prima richiamati.

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