Con circolare n. 1551 del 16 aprile 2019 l’I.N.P.S. ha risposto ad una serie di quesiti sulle nuove disposizioni in materia di pensione anticipata introdotte dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Quota 100).
In particolare, l’Istituto ha chiarito che “i soggetti che abbiano svolto l’ultima attività lavorativa in qualità di personale militare delle Forze armate, di personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, di personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di personale della Guardia di finanza non possono accedere alla pensione quota 100”.
Lo stesso Istituto ha anche chiarito che “i soggetti che abbiano svolto l’ultima attività lavorativa non rivestendo lo status di “militare” o equiparato, possono accedere alla pensione quota 100 anche valorizzando i periodi di contribuzione per servizio svolto con le predette qualifiche, qualora la stessa non abbia dato luogo alla liquidazione di altro trattamento pensionistico”.
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