Legittima l’istanza di costituzione di un’Associazione sindacale tra (neo) militari.

Con sentenza n. 03859/2019 del 07 giugno 2019 il Consiglio di Stato ha respinto l’appello presentato dal Ministero della Difesa avverso la sentenza emessa dal T.A.R. per il Lazio n.409 del 13 gennaio 2018 nell’ambito del ricorso presentato dall’Associazione “Unione Forestali Carabinieri e Diritti – Unforced”, avverso il diniego opposto alla costituzione della stessa Associazione,

Con sentenza n. 03859/2019 del 07 giugno 2019 il Consiglio di Stato ha respinto l’appello presentato dal Ministero della Difesa avverso la sentenza emessa dal T.A.R. per il Lazio n.409 del 13 gennaio 2018 nell’ambito del ricorso presentato dall’Associazione “Unione Forestali Carabinieri e Diritti – Unforced”, avverso il diniego opposto alla costituzione della stessa Associazione, “dalle dichiarate finalità culturali e ricreativi, considerandola invece nei fatti di natura sindacale e quindi vietata dal comma 2 del medesimo art. 1475”.

Il Consiglio di Stato ha infatti evidenziato, in estrema sintesi, che:

  • in quanto la pronunzia del Giudice delle leggi ha effetto sui rapporti pendenti e sui giudizi in corso, è del tutto evidente che la legittimità della domanda di assenso alla costituzione dell’associazione in questione debba essere valutata al metro dell’assetto normativo sopravvenuto, del quale allo stato – in attesa dell’intervento del legislatore, sollecitato dalla Corte costituzionale – fanno parte anche le disposizioni interne contenute nella richiamata circolare ministeriale (in merito alla quale il Consiglio di Stato, sez. II, ha reso il parere 23 novembre 2018, n. 2756)”;
  • l’appello va respinto e la sentenza impugnata confermata con la diversa motivazione che precede, confermando l’annullamento del provvedimento impugnato e riaffermando l’onere dell’Amministrazione di riesaminare la domanda di autorizzazione alla luce delle sopravvenienze normative intervenute”.

Il massimo organo giurisdizionale, nel respingere l’appello presentato dal Ministero della Difesa, ha compensato tra le parti le spese di lite, “considerata la novità della questione e il fatto nuovo costituito dalla sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 120/2018”.

Per il testo integrale della sentenza clicca qui.

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