Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con sentenza n. 00722/2019 del 1° agosto 2019, ha accolto l’appello proposto da alcuni appartenenti alla Guardia di Finanza avverso la sentenza emessa dal T.A.R. Sicilia – Sezione Prima (n. 172/2015) -, con la quale era stato respinto il ricorso di primo grado concernente il recupero di somme percepite relative all’indennità per servizi esterni ex art. 50 comma 2 d.P.R. n. 254/1999.
Ritenendo infondato l’appello, il C.G.A.R.S. ha in particolare evidenziato che:
- i ricorrenti hanno svolto attività di servizio esterno, vale a dire all’aperto o, se in ambienti chiusi, spostandosi in modo significativo dalla sede di appartenenza e utilizzando a tal fine automezzi militari;
- i servizi in esame sono stati comandati con atti formali dal capo del laboratorio telematico (redazione del “memoriale del servizio giornaliero” in relazione alle richieste di intervento di volta in volta pervenute);
- l’incombenza ha avuto carattere non episodico o saltuario, ma di evidente continuità, anche se non necessariamente di frequenza giornaliera proprio in ragione delle funzioni istituzionali dei laboratori telematici, destinati a operare a favore di tutti i reparti;
- per intrinseche esigenze organizzative, l’erogazione di tali prestazioni, per il suo carattere di servizio on call, non poteva non implicare una disponibilità del personale addetto continua o quanto meno organizzata in turni.
L’Organo giurisdizionale ha quindi accolto il ricorso e dichiarato il diritto dei ricorrenti alle somme già liquidate dall’Amministrazione per la c.d. indennità per servizi esterni, compensando tra le parti le spese di lite.