Le novità dei correttivi al riordino dei ruoli e delle carriere.

Come a molti noto, già in fase di prima attuazione D.Lgs. n. 95 del 29 maggio 2017 in materia di riordino dei ruoli e delle carriere, pur modificato con il primo provvedimento correttivo di cui al D.Lgs. n. 126 del 05 ottobre 2018, erano emerse discrasie, sperequazioni e disparità di trattamento meritevoli di trovare soluzione

Come a molti noto, già in fase di prima attuazione D.Lgs. n. 95 del 29 maggio 2017 in materia di riordino dei ruoli e delle carriere, pur modificato con il primo provvedimento correttivo di cui al D.Lgs. n. 126 del 05 ottobre 2018, erano emerse discrasie, sperequazioni e disparità di trattamento meritevoli di trovare soluzione in ulteriori correttivi, questi ultimi previsti dall’art. 1 della Legge 1 dicembre 2018, n. 132, afferente la conversione in Legge, con modificazioni, del D.L. 4 ottobre 2018 n. 113.

In merito, in data 13 agosto 2019 il Sindacato Nazionale Finanzieri aveva inoltrato al Ministro dell’Economia e delle Finanze ed al Comando Generale del Corpo una lettera (leggi qui) con la quale venivano portate all’attenzione alcune criticità già esistenti o emerse a seguito dell’attuazione del D.Lgs. 95 del 29 maggio 2017 e venivano evidenziate una serie di misure che avrebbero potuto costituire un rimedio anche ad una disparità di trattamento che si era dovuta riscontrare nei confronti del personale della Guardia di Finanza.

Il 26 settembre u.s. il Consiglio dei Ministri ha approvato poi le due bozze di decreti legislativi con i quali vengono introdotte disposizioni integrative e correttive in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, nonché disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate (leggi qui).

Dall’esame della bozza di decreto legislativo emergono una serie di novità che potrebbero, ove confermate, risolvere, sia pur parzialmente, alcune delle criticità in precedenza riscontrate.

Nel contempo emergono al momento anche alcuni nodi irrisolti, quali quello, ad esempio, della richiesta di riduzione dei periodi di permanenza nel grado di Sottotenente e di Tenente per i Luogotenenti Cariche Speciali del Corpo che transitano nel ruolo “Ufficiali” a seguito del Concorso straordinario 2018/2022, in modo da consentire ad una più ampia platea la possibilità di essere valutati per la promozione al grado di Maggiore. Tale possibilità, secondo le attuali ipotesi di correttivi, potrebbe verificarsi solo per coloro che parteciperanno ai concorsi per gli anni 2020, 2021 e 2022, a seguito della riduzione da 6 anni a 3 anni del periodo di permanenza nel grado di Lgt..

Grande preoccupazione poi crea l’attuale ipotesi di introduzione di modifiche all’istituto di mobilità di cui all’articolo 42 bis del D.Lgs. n. 151/2001 (mobilità volontaria temporanea per il personale con figli di età minore di 3 anni) per il personale del comparto sicurezza e difesa. Difatti, la bozza di decreto correttivo prevede che nei casi di presentazione di istanze di trasferimento ai sensi del citato articolo 42 bis “Il diniego è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio”.

In merito, occorre evidenziare:

  • che tra gli impegni del Governo in occasione della firma dell’accordo sul rinnovo contrattuale del 2018 vi era quello di “verificare che le Forze di polizia favoriscano la tutela della famiglia anche attraverso circolari applicative dell’articolo 42-bis della legge 26 marzo 2001, n. 151, ferma restando la rispettiva specificità e peculiarità organizzative”;
  • che in una recente sentenza del Consiglio di Stato del 29 agosto 2019 (n.5955) è stato sancito che la circostanza che sussista un “rilevante deficit” di personale, anche specializzato, nel ruolo di appartenenza del richiedente, nonché quella che “il suo eventuale trasferimento accrescerebbe ulteriormente il deficit di effettivi nel ruolo e nella Spe.Qu.Ab.”, sono “congiunture sfavorevoli” che “rappresentano –tuttavia- delle situazioni che, per quanto problematiche da gestire sotto il profilo organizzativo, sono connotate da “ordinarietà”, essendo –la carenza di organico- un fattore di criticità divenuto oramai cronico nelle amministrazioni pubbliche, ivi compresa quella militare”;
  • la volontà del Legislatore di limitare il diniego a “casi” o ad “esigenze eccezionali”, allo scopo di non frustrare le ragioni di tutela della genitorialità, che hanno costituito la ratio iuris della previsione normativa”;
  • che “il consolidato indirizzo esegetico seguito dal Consiglio di Stato, è univoco nell’interpretare restrittivamente tali ipotesi, a quelle (soltanto) in cui lo specifico servizio espletato dal soggetto richiedente sia assolutamente indispensabile e non sostituibile, a meno di non pregiudicare gravemente ed irreversibilmente la cura dell’interesse primario, al quale l’Amministrazione cui il medesimo appartiene, è preposta”.

Queste ed altre perplessità hanno quindi indotto il Sindacato Nazionale Finanzieri a richiedere alle Commissioni parlamentari di essere audito, anche in occasione di riunioni congiunte, in merito ai contenuti della bozza di Decreto Legislativo (leggi qui).

In attesa quindi dell’approvazione e pubblicazione definitiva del testo del decreto legislativo di interesse per le Forze di Polizia e per la Guardia di Finanza, è stato predisposto un documento di sintesi su quelli che dovrebbero essere i principali benefici, in termini di carriera ed economici, per il personale del Corpo nelle varie categorie e gradi (leggi qui).

La Segreteria Nazionale del Sindacato Nazionale Finanzieri

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