Pensioni personale militare. La lettera del Si.Na.Fi. ai Ministri condivisa in una interrogazione parlamentare (art. 54 T.U. n.1092/1973 – aliquota 44%).

In data 12 dicembre 2019 è stata presentata una interrogazione a risposta scritta (n.4/04335), a firma dell’’Onorevole Alberto Pagani, del Partito Democratico, in merito al riconoscimento del diritto, da parte del personale militare a vedersi riconosciuto il trattamento pensionistico con l’applicazione delle aliquote di cui all’articolo 54, comma, del T.U. n. 1092 del 1973 (44%),

In data 12 dicembre 2019 è stata presentata una interrogazione a risposta scritta (n.4/04335), a firma dell’’Onorevole Alberto Pagani, del Partito Democratico, in merito al riconoscimento del diritto, da parte del personale militare a vedersi riconosciuto il trattamento pensionistico con l’applicazione delle aliquote di cui all’articolo 54, comma, del T.U. n. 1092 del 1973 (44%), previste per tale personale, in luogo di quelle di cui all’articolo 44, comma 1, dello stesso D.P.R. n.1092/1973 previste per i dipendenti civili (35%).

Nel testo dell’interrogazione il proponente cita espressamente la circostanza che “nelle settimane scorse il Sinafi – Sindacato nazionale finanzieri – sulla questione ha interessato i Ministri dell’economia e delle finanze, della difesa e del lavoro e delle politiche sociali”. (per scaricare la lettera inviata dal Si.Na.Fi. ai Ministri clicca qui)

La circostanza è utile per ribadire che il Sindacato Nazionale Finanzieri si attende un autorevole ed urgente intervento dei Ministri interessati nei confronti dell’Istituto Nazionale di Previdenza, affinché riconosca in fase di elaborazione dei conteggi pensionistici, al personale militare in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa in argomento, il meccanismo di calcolo pensionistico spettante e più favorevole di quello applicato, previsto dall’art. 54 del D.P.R. 1092/73, così come, peraltro, statuito dalla magistratura contabile.

Ricordiamo ancora una volta che la Segreteria Nazionale del Si.Na.Fi. già in data 23 ottobre 2019 aveva pubblicato un “Avviso” (clicca qui) con il quale, nel rammentare la giurisprudenza consolidatasi in materia, aveva prospettato la possibilità, per gli iscritti in posizione di ausiliaria o in servizio, di inoltrare – con raccomandata a/r o mediante posta elettronica certificata – una diffida alla sede provinciale dell’I.N.P.S. territorialmente competente o alla direzione Provinciale INPS di Viterbo (“Polo unico” per il personale della Guardia di Finanza), anche al fine di interrompere la prescrizione.

TESTO DELL’INTERROGAZIONE

Interrogazione a risposta scritta 4-04335

presentato da

PAGANI Alberto

testo di

Giovedì 12 dicembre 2019, seduta n. 277

  PAGANI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

la magistratura contabile ha accolto numerosi ricorsi per il ricalcolo della pensione, ritenendo applicabile al personale militare il regime pensionistico più favorevole, articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 (44 per cento della base pensionabile), in luogo di quello previsto dall’articolo 44 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica per il personale civile (35 per cento della base pensionabile);

le sezioni giurisdizionali centrali d’appello della Corte dei conti di Roma hanno confermato questa statuizione, rigettando gli appelli proposti dall’I.n.p.s. (sentenza n. 310/2019). Nonostante ciò, sembra che l’Istituto previdenziale continui a non riconoscere spontaneamente un tale diritto a tutti interessati, ovvero, gli appartenenti all’Arma dei carabinieri, alla Guardia di finanza ed alle Forze armate andati in pensione con il sistema cosiddetto misto (retributivo e contributivo), con un’anzianità contributiva, alla data del 31 dicembre 1995, compresa tra i 15 ed i 20 anni;

recentemente, la sezione III giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei conti, con sentenza n. 228/2019, ha ritenuto applicabile al personale militare, il regime pensionistico più favorevole di cui all’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 (44 per cento della base pensionabile), in luogo di quello previsto dall’articolo 44 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica per il personale civile (35 per cento della base pensionabile);

in particolare, l’organo di giustizia contabile ha ribadito che:

«l’articolo 54, comma 1, non costituisce una previsione di carattere eccezionale, che determinerebbe un regime di favore per coloro che cessano dal servizio con una anzianità tra i 15 e i 20 anni, non applicabile a coloro che cessino con una anzianità superiore; la norma, invece, fa parte della ordinaria disciplina per il computo delle pensioni del personale militare»;

«l’aliquota del 44 per cento è quella di base per il computo della pensione per tutti i militari cessati dal servizio (tranne che per coloro ai quali si applichi il successivo comma 9)» (militari cessati dal servizio prima della maturazione del periodo minimo per raggiunti limiti di età);

l’anzianità di servizio compresa tra i 15 e i 20 anni «esprime una condizione di fatto che consiste nella cessazione del servizio con una anzianità compresa tra i 15 (minimo per la pensione) e i 20 anni di servizio (al momento della cessazione del servizio medesima)», a cui «consegue l’applicazione della aliquota fissa del 44 per cento»;

«l’articolo 54 cit. individua l’aliquota minima del 44 per cento come applicabile non solo a coloro che alla data di cessazione del servizio hanno maturato una anzianità tra i 15 e i 20 anni (comma 1), ma anche a coloro che, sempre alla data di cessazione del servizio, hanno maturato una anzianità maggiore (comma 2), i quali godono della medesima aliquota del 44 per cento ma maggiorata dell’1,80 per cento per ogni anno successivo al 20°»;

la magistratura contabile ha evidenziato altresì che i «contrasti giurisprudenziali sull’interpretazione dell’articolo 54 cit. si riscontrano nell’ambito della giurisprudenza di primo grado e non concernono quella di appello, fermamente orientata nel senso della presente decisione, ritiene il Collegio che non sussistono i presupposti per aderire alla richiesta di deferimento della questione alle Sezioni Riunite di questa Corte»;

nelle settimane scorse il Sinafi – Sindacato nazionale finanzieri – sulla questione ha interessato i Ministri dell’economia e delle finanze, della difesa e del lavoro e delle politiche sociali;

a giudizio degli interroganti, l’Istituto di previdenza dovrebbe adeguarsi automaticamente ed autonomamente alle previsioni più favorevoli, senza costringere gli interessati a ricorrere in via giudiziale per vedersi riconosciuto il diritto spettante –:

se il Governo intenda adottare le iniziative di competenza affinché l’Inps riconosca, al personale militare interessato, il meccanismo di calcolo pensionistico spettante, più favorevole di quello applicato, previsto dall’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 così come, peraltro, statuito dalla magistratura contabile.
(4-04335)

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