Il T.A.R. Lazio – Sezione Seconda Ter -, con sentenza n. 00094/2020 del 08 gennaio 2020 ha accolto il ricorso proposto da alcuni appartenenti alla Guardia di Finanza distaccati dalla ordinaria sede di servizio distante dalla sede ad quem oltre dieci chilometri.
L’organo di giustizia amministrativa ha evidenziato in particolare che:
- “l’art. 1 della L. n. 836/1973 disciplina la liquidazione dell’indennità di missione per il personale militare in quanto destinata a ristorare i costi sostenuti dal dipendente nel corso dell’attività di missione”;
- “l’art. 1 della L. 26 Luglio 1978 n. 417, in materia di “Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali”, estende l’indennità di trasferimento a categorie di dipendenti, fra cui il personale militare, all’uopo prevedendo per i dipendenti statali traferiti temporaneamente in sede diversa da quella ordinaria di servizio e distante da quest’ultima almeno 10 chilometri, il riconoscimento dei diritto a vedersi corrispondere l’indennità anzidetta”;
- “proprio nella materia in esame il giudice amministrativo ha riconosciuto la sussistenza del diritto indennitario del dipendente in presenza dei presupposti ex lege stabiliti, che non può essere negato dall’Amministrazione per la sola ragione che il provvedimento amministrativo di trasferimento di sede qualifichi tale mutamento di sede quale distacco e non anche quale trasferimento di missione (…), dovendosi rilevare, nella controversia de qua come i trasferimenti dei dipendenti risultino eccedenti la distanza minima prevista per la corresponsione del beneficio”;
- “I ricorrenti risultano, dunque, esser stati temporaneamente assegnati, in virtù di provvedimenti unilaterali ed autoritativi ad uffici o reparti della stessa Amministrazione ubicati in località distanti oltre 10 chilometri da quella ordinaria, presso la quale, comunque, gli stessi sono rimasti formalmente incardinati, dovendosi con ciò riconoscere il loro diritto alla percezione dell’indennità, secondo i limiti temporali del beneficio economico e del computo degli accessori definiti dall’art. 1, comma 3, della l. n. 417 del 1978 a norma del quale “il trattamento previsto dal primo comma del presente articolo cessa dopo i primi 240 giorni di missione continuativa nella medesima località” (…) ed avendo così i ricorrenti diritto all’indennità solo per i primi 240 giorni di servizio continuativo presso la sede di destinazione temporanea”.
L’Organo giurisdizionale ha quindi accolto il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite.