Il T.A.R. Emilia Romagna – Sezione Prima -, con sentenza n. 00197/2020 del 09 marzo 2020 ha respinto il ricorso proposto da un appartenente alla Guardia di Finanza avverso un provvedimento di diniego dell’assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42-bis del D.lgs. n. 151/2001, includendo nella motivazione anche il fatto che “un Corpo militare come la Guardia di Finanza presenta molti dipendenti con figli in tenera età per lo più provenienti dall’Italia meridionale che prestano servizio lontano dai luoghi di provenienza dove vogliono tornare quanto prima, magari con un assegnazione temporanea che nel frattempo può divenire definitiva in virtù dell’annuale programmazione”.
Con la sentenza di rigetto il T.A.R. Emilia Romagna ha evidenziato inoltre che:
- “l’istanza in esame non possa trovare accoglimento alla luce del descritto quadro di eccezionalità e criticità, riconducibile alla peculiarità dell’articolazione di appartenenza, alla natura strategica delle attività di servizio alla stessa demandate, nonché alla significativa carenza che connota tanto il Reparto quanto i sovraordinati Comandi, circostanze che non appaiono pertanto assimilabili a fisiologiche o ordinarie problematiche organizzative”;
- “la novella legislativa non ha mutato la natura della situazione soggettiva prevista dalla norma: siamo sempre di fronte ad un interesse legittimo che deve essere necessariamente contemperato con le esigenze di servizio e organizzative dell’Amministrazione d’appartenenza”;
- “gli istituti plasmati per l’impiego civile, ormai dichiarati estensibili anche all’ambito militare e delle forze di polizia, devono tener conto della specificità che connota l’impiego militare”;
- “il fatto che la richiesta del militare non si iscriva in una programmazione annuale dei trasferimenti comporta la necessità che si esaminino le complessive esigenze organizzative del Corpo per poter fare l’opportuna comparazione tra i bisogni del reparto da cui si chiede il trasferimento e quello di possibile assegnazione”.
L’Organo giurisdizionale ha quindi respinto il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite.
Ricordiamo che il Consiglio di Stato – Sezione IV – con la sentenza n. 5955/2019 del 29 agosto 2019 aveva accolto il ricorso in appello presentato da un finanziere avverso la sentenza del T.A.R. Lazio – Sezione II – n.2531/2018, concernente l’impugnazione del diniego dell’assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42-bis del D.lgs. n. 151/2001.
Il Consiglio di Stato, sullo specifico aspetto, aveva evidenziato chiaramente:
- “la volontà del Legislatore di limitare il diniego a “casi” o ad “esigenze eccezionali”, allo scopo di non frustrare le ragioni di tutela della genitorialità, che hanno costituito la ratio iuris della previsione normativa”;
- che “il consolidato indirizzo esegetico seguito dal Consiglio di Stato, è univoco nell’interpretare restrittivamente tali ipotesi, a quelle (soltanto) in cui lo specifico servizio espletato dal soggetto richiedente sia assolutamente indispensabile e non sostituibile, a meno di non pregiudicare gravemente ed irreversibilmente la cura dell’interesse primario, al quale l’Amministrazione cui il medesimo appartiene, è preposta”;
- che la circostanza che sussista un “rilevante deficit” di personale, anche specializzato, nel ruolo di appartenenza del richiedente, nonché quella che “il suo eventuale trasferimento accrescerebbe ulteriormente il deficit di effettivi nel ruolo e nella Spe.Qu.Ab.”, sono “congiunture sfavorevoli” che “rappresentano –tuttavia- delle situazioni che, per quanto problematiche da gestire sotto il profilo organizzativo, sono connotate da “ordinarietà”, essendo –la carenza di organico- un fattore di criticità divenuto oramai cronico nelle amministrazioni pubbliche, ivi compresa quella militare”.
Sulla stessa materia è poi intervenuta la più recente sentenza del Consiglio di Stato – Sezione VI – n. 961/2020 del 7 febbraio 2020 che ha accolto il ricorso in appello presentato sempre da un appartenente alla Guardia di Finanza avverso una sentenza del T.A.R. Sardegna.
Con tale ultima sentenza n. 961/2020 l’Organo giurisdizionale di secondo grado ha in particolare inteso esemplificare, senza pretesa di completezza, alcuni casi in cui possa ravvisarsi quella eccezionalità che consente all’Amministrazione, gravata dal relativo onere probatorio, di negare legittimamente il beneficio (per i dettagli clicca qui).