Il Consiglio di Stato – Sezione VI – con la sentenza n. 3273/2020 del 25 maggio 2020 ha accolto il ricorso in appello presentato dalla Guardia di Finanza avverso una sentenza del T.A.R. Calabria, concernente l’accertamento del diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell’indennità per servizi esterni di cui all’art. 12 del D.P.R. 5 giugno 1990 n. 147, all’art. 42 del D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395 ed all’art.48 del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164.
Con la menzionata sentenza n.3273/2020 l’Organo giurisdizionale di secondo grado ha in particolare inteso esplicitare che:
- “Costante giurisprudenza di questo Consiglio interpreta le norme citate nel senso che lo scopo dell’indennità è in linea di principio favorire il personale che operi in situazioni di particolare disagio, esposto agli agenti atmosferici o impegnato in un luogo di lavoro di “particolare diversità” rispetto all’ufficio, però con un limite, nel senso che non è sufficiente per darvi diritto il mero fatto di svolgere il servizio fuori dai locali dell’ufficio stesso”;
- “Il criterio per distinguere i casi in cui l’indennità spetta da quelli in cui non spetta è invece individuato in positivo dalla recente sentenza della Sezione 22 febbraio 2017 n.830, per cui si deve appunto trattare di servizio svolto “all’esterno dei comandi”, ovvero con uno spostamento significativo, che però assuma comunque “carattere esterno rispetto alla sede del proprio comando” ovvero si esplichi in un luogo in cui “il Comandante o chi dispone il servizio non possono esercitare la propria autorità””.
Il massimo organo giurisdizionale ha quindi accolto l’appello proposto dalla Guardia di Finanza, condannando i ricorrenti a rifondere le spese di lite.