Nella riunione del 10 giugno 2020 della Commissione Finanze e Tesoro del Senato sono stati esaminati gli emendamenti presentati al testo unificato adottato relativo alla destinazione del 5 per mille alle Forze di Polizia e del Soccorso Pubblico.
Il seguito della discussione congiunta è quindi stato rinviato.
FINANZE E TESORO (6ª)
MERCOLEDÌ 10 GIUGNO 2020
180ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.
La seduta inizia alle ore 9,05.
IN SEDE REDIGENTE
(1443) RUFA ed altri. – Modifica al decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, in materia di destinazione del 5 per mille alla Guardia di finanza, alla Polizia di Stato, all’Arma dei carabinieri o al Corpo nazionale dei vigili del fuoco
(1521) RUFA ed altri. – Modifica al decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, in materia di destinazione del 5 per mille alla Guardia di finanza, alla Polizia di Stato, all’Arma dei carabinieri, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco o al Corpo di polizia penitenziaria
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 26 maggio.
Il PRESIDENTE informa che sono stati presentati due emendamenti, pubblicati in allegato, riferiti al testo unificato, e che non sono ancora pervenuti i prescritti pareri da parte della 5a Commissione.
Prende la parola il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, che riporta alcuni elementi emersi nel corso dei lavori della 5a Commissione relativamente al testo unificato e ai 2 emendamenti, con riferimento anche al tenore della norma di copertura, di cui al comma 2 dell’articolo 2. L’attuale formulazione infatti non chiarisce se, aggiungendo ulteriori finalità e beneficiari, si richiedano anche risorse aggiuntive rispetto a quelle stabilite per legge; nel qual caso sarebbe indispensabile prevedere una copertura e la predisposizione di una relazione tecnica; oppure se si tratta di una redistribuzione delle somme già previste, senza dover prevedere ulteriori risorse. Nell’ipotesi che l’intenzione dei proponenti sia quest’ultima e che, a suo parere, è quella più conforme al dettato normativo, propone la seguente riformulazione del comma 2 dell’articolo 2: “All’attuazione delle disposizioni della presente legge, a decorrere dall’anno 2021, si provvede nel limite delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.
Il relatore MONTANI (L-SP-PSd’Az) accoglie la proposta del Sottosegretario e presenta l’emendamento 2.100, pubblicato in allegato.
Si passa quindi all’illustrazione degli emendamenti.
Il senatore DE BERTOLDI (FdI) illustra la proposta 1.1, che si pone l’obiettivo di estendere l’iniziativa anche all’Esercito, alla Marina militare e all’Aeronautica militare.
Il senatore RUFA (L-SP-PSd’Az) richiama le finalità dell’emendamento 1.2, che intende destinare il 70 per cento delle somme ricavate alle attività assistenziali, mentre il rimanente 30 per cento alle specifiche attività istituzionali dei Corpi interessati, vista la costante e riconosciuta penuria di risorse anche per spese di funzionamento.
Il senatore D’ALFONSO (PD) ricorda che nel corso della discussione si era espresso l’orientamento, in considerazione delle precipue finalità dell’istituto del 5 per mille, di individuare l’associazionismo dei familiari dei caduti delle Forze dell’ordine quale possibile beneficiario. L’intento invece di destinare i proventi dell’attività solidaristica dei contribuenti alle spese di funzionamento delle Forze di polizia, pur condivisibile in astratto, potrebbe rappresentare anche un indiretto indebolimento del comparto della sicurezza. Ribadisce quindi la necessità di tenere distinto il mondo del solidarismo e dell’associazionismo da quello della funzionalità delle Forze di sicurezza.
Si associa il senatore PEROSINO (FIBP-UDC), che ribadisce le specifiche finalità dell’istituto.
Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA rileva che l’attuale formulazione dell’emendamento 1.2 non consentirebbe di destinare il 30 per cento delle risorse ad attività ulteriori rispetto a quelle a favore del fondo assistenza.
Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
N. 1443, 1521
Art. 1
1.1
de Bertoldi, Rauti, Perosino, Gasparri, Garavini, Minuto
Al comma 1, capoverso «e-bis)» dopo le parole «o del Corpo di polizia penitenziaria» aggiungere le seguenti: « dell’Esercito, della Marina Militare e dell’Aeronautica militare»
1.2
Al comma 1, capoverso e-bis) dopo le parole «di polizia penitenziaria nonché» sono aggiunte le seguenti: «obbligatoriamente fino al 70 per cento».
Art. 2
2.100
Il Relatore
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. All’attuazione delle disposizioni della presente legge, a decorrere dall’anno 2021, si provvede nel limite delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»