Destinazione del 5 per mille alle Forze Armate, di Polizia e del Soccorso Pubblico. Testo finale della Commissione.

Nella riunione del 18 giugno 2020 della Commissione Finanze e Tesoro del Senato è stato approvato il testo finale del Disegno di Legge ed è stato dato mandato al relatore di riferire favorevolmente all’Assemblea per l’esame in sede redigente. DISEGNO DI LEGGE Testo proposto dalla Commissione Modifiche alla disciplina dell’istituto del cinque per mille dell’imposta

Nella riunione del 18 giugno 2020 della Commissione Finanze e Tesoro del Senato è stato approvato il testo finale del Disegno di Legge ed è stato dato mandato al relatore di riferire favorevolmente all’Assemblea per l’esame in sede redigente.

DISEGNO DI LEGGE

Testo proposto dalla Commissione

Modifiche alla disciplina dell’istituto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111

Art. 1.

1. All’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, dopo la lettera e) è aggiunta, in fine, la seguente:

« ebis) finanziamento del fondo assistenza per il personale in servizio del Corpo della guardia di finanza o della Polizia di Stato o dell’Arma dei carabinieri o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o del Corpo di polizia penitenziaria o dell’Esercito o della Marina militare o dell’Aeronautica militare, nonché per il sostegno, l’assistenza e per attività a favore di congiunti di appartenenti alle rispettive amministrazioni deceduti per causa di servizio o in servizio ».

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare con le procedure e le finalità di cui all’articolo 4 del citato decreto legislativo n. 111 del 2017, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di riparto della quota del cinque per mille di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e-bis), del decreto legislativo n. 111 del 2017, ai sensi dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo. Agli enti beneficiari si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 111 del 2017.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano a decorrere dall’anno 2021, con riferimento alla dichiarazione dei redditi relativi all’anno di imposta 2020.

2. All’attuazione delle disposizioni della presente legge, a decorrere dall’anno 2021, si provvede nel limite delle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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