La Legge di riforma del sistema pensionistico italiano, la. 335/1995 (c.d. Legge Dini) ha sancito il passaggio dal sistema di calcolo retributivo a quello contributivo. In pratica, il primo consentiva, all’atto del pensionamento, un trattamento mensile calcolato sulle ultime retribuzioni percepite, mentre dopo la riforma, il secondo, veniva prevista la parametrazione al montante contributivo versato nel corso di tutta la vita lavorativa.
Il passaggio dall’uno all’altro sistema, di conseguenza, ha generato un decremento significativo del trattamento pensionistico spettante al singolo finanziere rispetto a prima. Le penalizzazioni, ovviamente, all’atto del pensionamento, saranno gradualmente maggiori in relazione alla minore anzianità contributiva posseduta al 31.12.95, fino ad arrivare ad una significativa decurtazione (circa il 40% rispetto all’ultimo stipendio percepito) del trattamento pensionistico, per coloro che sono stati assunti a far data dal 1 gennaio 1996.
Lo Stato (le Amministrazioni competenti) non ha, tuttavia, previsto, così come era obbligato a fare – con la contrattazione del comparto difesa e sicurezza – l’avvio e, quindi, il finanziamento della previdenza complementare, per l’istituzione di fondi pensione. Gli stessi sarebbero stati alimentati su base volontaria dal TFR e da singole quote contributive (uguali tra lavoratore e datore di lavoro), peraltro deducibili ai fini IRPEF, con l’intento di ottenere rendimenti quantomeno in misura tale da colmare il gap economico venutosi a creare con la riforma.
Da qui discende, pertanto, la responsabilità/inadempimento dello Stato, così come delineato dalla Corte dei Conti e, quindi, l’obbligo di risarcimento del danno da quantificare in giudizio.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, infatti, dopo anni di diversi orientamenti emanati da vari Giudici, con Sentenza. n. 22807/2020, hanno stabilito definitivamente che dovrà essere il TAR a decidere il risarcimento danni per la mancata attivazione della previdenza complementare.
Con questi presupposti, siamo riusciti ad ottenere, da due studi legali convenzionati con il SINAFI (Agnelli e Partners e Enrico Tedeschi), per il primo grado di giudizio, una quota di adesione al ricorso di soli 25,00 euro a ricorrente iscritto al SINAFI o che vorrà iscriversi, più il 10% del risarcimento netto che il singolo otterrà, ovviamente da corrispondere solo in caso di vittoria. Nessuna ulteriore parcella, invece, oltre i 25, 00 euro iniziali in caso di inaspettata soccombenza.
Iscriviti al SINAFI a soli 15,00 euro, pertanto, e partecipa al ricorso collettivo per ottenere il risarcimento del danno per il mancato avvio della previdenza complementare.
L’eventuale vittoria in sede giurisdizionale, avrà effetti solo ed esclusivamente a favore dei partecipanti al ricorso e non sarà estensibile automaticamente a tutti coloro che, seppur avrebbero diritto al risarcimento, non hanno ottenuto una pronuncia giudiziale.
Il SINAFI non raccoglierà direttamente le deleghe dai singoli iscritti per i ricorsi avviati, essendo il rapporto che si instaurerà per tutta la durata del ricorso, diretto ed esclusivo, tra il ricorrente e lo studio legale scelto dallo stesso.
Per motivi organizzativi, gli iscritti in regola con la quota annuale 2021 che vorranno aderire al ricorso, quindi, potranno farlo inviando direttamente a uno dei due studi legali individuati, la documentazione richiesta e il bonifico della quota, esclusivamente entro il 28 febbraio 2021.
Le tariffe concordate con i due studi legali rimarranno valide solo in costanza d’iscrizione al SINAFI per tutta la durata del contenzioso. In caso di mancato rinnovo dell’iscrizione, invece, gli studi legali applicheranno le tariffe di legge.
Non possono aderire al ricorso tutti coloro che al 31.12.95 già possedevano un’anzianità contributiva pari a 18 anni.
Non é opportuno/consigliato, al momento, in attesa di approfondimenti da parte degli studi legali, la partecipazione al ricorso agli ufficiali, nella considerazione che la peculiarità della loro dinamica stipendiale e contributiva potrebbe portare ad un TFS più vantaggioso.
Per scegliere uno dei due studi legali convenzionati individuati che effettueranno il ricorso alle condizioni suddette e aderire clicca:
Studio Legale Agnelli & Partners (Esercita prioritariamente su Abruzzo-Lazio-Marche-Umbria) – Studio Legale Enrico Tedeschi (Esercita su tutte le Regioni)
“Crediamo fermamente che l’unità possa essere la forza che ci permetterà di tutelare diritti negati e ci condurrà verso la conquista di nuovi spazi di democrazia.” Cit. Dirigenza SINAFI
Aggiornamento articolo al 09 gennaio 2021