E’ all’esame della 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede redigente del Sento della Repubblica il disegno di legge A.S. 876, presentato dal Senatore Gianmarco Corbetta (M5S) più altri, avente per oggetto “Estensione alle vittime del dovere dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo”.
Nel corso della seduta che si terrà mercoledì 13 novembre, a partire dalle ore 14,30, si svolgerà l’audizione informale anche del Sindacato Nazionale Finanzieri in relazione all’esame in sede referente del citato disegno di legge e di quelli ad esso connessi (A.S. 971 e A.S. 1537).
Nella relazione al suo disegno di legge A.S. 876 il Senatore Corbetta ha sostenuto che:
- l’obiettivo “è quello di superare le sperequazioni esistenti tra le diverse categorie di vittime, alcune delle quali destinatarie di provvidenze statali legittime e doverose, ingiustamente negate alle altre poiché collocate, pur senza apprezzabile motivo, in una posizione denigratoria. La rivisitazione della materia risponde infatti ad una logica garantistica sotto il profilo costituzionale, quale vero e proprio atto doveroso di giustizia sociale per quanti hanno subito conseguenze drammatiche in nome e per il bene del nostro Paese”;
- il disegno di legge “intende rispondere, in modo esaustivo, alle istanze formulate da servitori dello Stato che attendono ormai da oltre un decennio una compiuta risposta”;
- “anche se la legislazione primaria di settore ha cercato di dare concrete e diverse risposte alle tante istanze di riconoscimento del merito di quanti hanno subito perdite segnanti per la difesa dello Stato, il risultato ottenuto è quello di una vera e propria stratificazione normativa, che ha diversamente classificato e distinto le vittime a seconda della peculiarità dei fenomeni criminosi posti all’origine dell’evento luttuoso”;
- “alla differente classificazione della vittima del terrorismo, della criminalità organizzata o del dovere, corrisponde una diversità di attribuzione delle misure di ristoro, che genera un’evidente asimmetria e disparità di trattamento tra soggetti comunque riconducibili alla medesima sfera oggettiva di dolore, per aver subito danni, anche mortali, a causa di eventi delittuosi”;
- “ad oggi permane un’illogica sperequazione tra le diverse categorie di vittime, certamente non giustificabile dal punto di vista giuridico, costituzionale ed etico, ma che anzi menoma la dignità della persona, quale riconoscimento dell’individuo in quanto tale e, di conseguenza, anche quella delle stesse vittime, che per il Paese e i principi costituzionali in cui esso si riconosce hanno sacrificato la loro vita”;
- “l’estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata anche a quanti – ad esempio magistrati, esponenti delle Forze dell’ordine o dei Vigili del fuoco – hanno riportato invalidità permanenti o sono deceduti nel corso delle attività di pubblico soccorso o di contrasto alla criminalità, ovvero a tutti i diversi esponenti della generale categoria delle vittime del dovere, rappresenta un atto doveroso da parte dello Stato, proprio in nome delle istanze valoriali supreme riconosciute dal nostro ordinamento, che non può quindi tollerare status normativi diversi in relazione alle differenti modalità nelle quali il sacrificio della vittima si è consumato”.
TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206)
1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1–ter. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle vittime del dovere di cui all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e ai loro familiari superstiti, individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466, e dell’articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che non sia diversamente stabilito»;
b) il titolo è sostituito dal seguente: «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché in favore delle vittime del dovere».
2. Le disposizioni di cui al comma 1, salvi i benefici già estesi con precedenti provvedimenti normativi, hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Art. 2.
(Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime del dovere)
1. La Repubblica riconosce il 2 giugno quale «Giornata nazionale in memoria delle vittime del dovere».
2. Le amministrazioni pubbliche, in occasione della Giornata di cui al comma 1, possono organizzare cerimonie commemorative e celebrative e possono favorire, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, la promozione e l’organizzazione di studi, di convegni e di momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione su quanto accaduto e sul valore del sacrificio delle vittime del dovere.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 3.
(Onorificenza di vittima del dovere)
1. Alle vittime del dovere di cui all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il Presidente della Repubblica concede l’onorificenza di «vittima del dovere» con la consegna di una medaglia ricordo in oro.
2. L’onorificenza di cui al comma 1 è conferita alle vittime del dovere o, in caso di decesso, ai parenti e affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente.
3. Al fine di ottenere la concessione dell’onorificenza, le vittime o, in caso di decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado, presentano domanda alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di residenza o al Ministero competente, anche per il tramite delle associazioni rappresentative delle vittime.
Art. 4.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico giustizia, di cui all’articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.
Art. 5.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.