Pubblichiamo un breve resoconto dell’audizione del Sindacato Nazionale Finanzieri presso la 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede redigente del Senato della Repubblica sul disegno di legge A.S. 876 ed abbinati relativo alla “Estensione alle vittime del dovere dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo”.
Nel corso dell’audizione, il Segretario Nazionale Ivan Giampetruzzi, delegato a parteciparvi unitamente al Segretario Nazionale Stefania Castricone, ha sinteticamente:
- rappresentato piena soddisfazione per l’obiettivo che il D.D.L. 876 (e connessi) si pone in ordine alla completa equiparazione delle vittime del dovere a quelle colpite da eventi terroristici e/o di criminalità organizzata, accordando “finalmente” alle prime i medesimi benefici (economici e non) già previsti per le seconde, con l’estensione integrale di quanto disciplinato dalla legge 3 agosto 2004, n. 206 recante “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”;
- evidenziato la solida copertura normativa, di rango costituzionale (artt. 2 e 3 Cost.), a supporto del D.D.L. e connessi, alla luce dei principi fondamentali di solidarietà politica, economica e sociale e di uguaglianza formale e sostanziale [1];
- rimarcato differenza sostanziale e ontologica tra le vittime del dovere (che ricoprono professionalmente, o anche occasionalmente, un “munus publicum”), assumendo una posizione di protezione/garanzia nei confronti dell’ordine costituito, in favore della collettività che, per ciò solo, deve essere maggiormente protettarispetto a chi, tragicamente, si trova coinvolto – per puro caso – in vicende delittuose di matrice terroristica (evidenziato, a tale riguardo, il lessico utilizzato dalla citata legge 3 agosto 2004, n. 206, dove il legislatore usa locuzioni soggettive ad ampio spettro: es. “chiunque”, “tutti coloro che”, et similia);
- dato conto, richiamandoli, dei lavori svolti dal Tavolo tecnico istituito presso la Presidenza del Consiglio nell’anno 2008, e della “Relazione sullo stato dei lavori per l’attuazione della normativa in materia di vittime del dovere”, licenziata il 27 settembre 2012, dal Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio [2]. È stato sottolineato il significativo valore dei lavori svolti e relazionati ed è stato suggerito alla Commissione di tenerne conto per il prosieguo dei lavori parlamentari che si spera giungeranno al più presto ad un punto di approdo che consenta di attuare una doverosa e completa parificazione di tutti i benefici già accordati alle vittime del terrorismo/criminalità organizzata in favore di coloro i quali, “vittime del dovere”, rivestano o abbiano rivestito un ruolo “attivo” – professionalmente od occasionalmente – di protezione dei consociati e della Repubblica;
- avuto modo di rappresentare, in ordine alla copertura finanziaria (v. art. 4 del D.D.L. n.876), che sarebbe opportuna la ricerca di bacini di approvvigionamento economico-finanziari “stabili”, in luogo dell’individuato Fondo Unico giustizia (di cui all’art. 2 D.L. 16 settembre 2008, convertito in legge n. 181/08) che risulta essere, per ammissione della stessa legge istitutiva, “dinamico”: il regime di variabilità del F.U.G., infatti, non consentirebbe la necessaria continuità di erogazione dei benefici in favore delle vittime del dovere, avuto anche riguardo al richiamo integrale alla legge di cui si chiede l’estensione (L. 206/2004), che lega tutte le provvidenze (economici e non economici) a eventi occorsi a far data dal 1 gennaio 1961;
- da ultimo, in considerazione delle espresse menzioni fatte dalla maggior parte delle sigle sindacali precedentemente intervenute, sollecitato una riflessione parlamentare in ordine alle modifiche/integrazioni da apportare al Testo Unico sull’antinfortunistica (D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.), poiché, già dalla lettura dei “Titoli” dello stesso, se ne evince chiaramente la matrice “privatistica”: i rischi ivi trattati e analizzati sono per lo più relativi alla conduzione dell’impresa privata (ex art. 2082 c.c. e ss.), della cantieristica, etc. A scopo preventivo – onde contribuire fattivamente a ridurre, in prospettiva, il numero di “altre” vittime del dovere – potrebbe ipotizzarsi, nei limiti del possibile, un approccio innovativo e proattivo dell’analisi dei rischi tipici degli Operatori delle Forze dell’Ordine (e, più in generale, del pubblico soccorso), primo fra tutti, il rischio “dinamico” rappresentato da coloro che delinquono.
[1] Art. 2 Cost. «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale»; Art. 3 Cost. «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese»
[2] L’importante documento è scaricabile da qui: http://www.levittimedeldovereditalia.it/files/Relazione-sullo-stato-dei-lavori–del-TAVOLO-tecnico-per-l-Attuazione-della-normativa-in-materia-di-Vittime-del-Dovere-Febbraio-2013.pdf
Per il video completo dell’audizione clicca qui.
L’audizione del Sinafi dal minuto 2.03.40 al minuto 2.13.11