Il SINAFI sta sottoscrivendo una polizza assicurativa, a contrazione collettiva, che entrerà in vigore la prossima settimana, denominata RC Vita Privata Capo Famiglia di Unipol Sai, che coprirà l’iscritto al SINAFI ed i loro familiari conviventi.
La polizza, denominata Responsabilità Civile del Capofamiglia, se stipulata singolarmente dall’iscritto, avrebbe un costo di mercato di circa 70 euro.
RISCHI ASSICURATI
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’assicurato (iscritto SINAFI) e il suo nucleo familiare fino alla concorrenza del massimale unico di Euro 100.000,00 di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell’ambito della vita privata.
Sono altresì compresi:
- i danni arrecati dagli addetti ai servizi domestici per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni;
- i danni derivanti dalla proprietà e/o conduzione dei locali che costituiscono l’abitazione principale dell’Assicurato, nonché dalla conduzione dei locali costituenti l’abitazione secondaria.
- Assicurazione Responsabilità Civile verso gli addetti ai servizi domestici (R.C.O.):
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile verso gli addetti ai servizi domestici da lui dipendenti ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, per gli infortuni (escluse malattie professionali) da loro sofferti. L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge.
- Rivalsa I.N.P.S.:
Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e successive modifiche
- Estensione custodia minori:
Nell’ambito della vita privata, di relazione e in generale nel tempo libero si intendono compresi i rischi relativi:
- alla responsabilità per fatto dei figli minori, anche quando sono affidati temporaneamente a persone non conviventi;
- alla responsabilità per minori in custodia.
La garanzia di cui alla presente polizza si intende prestata per ogni Assicurato (é da intendersi in capofamiglia con tutto il suo nucleo familiare convivente risultante dallo stato di famiglia) per il massimale indicato, che rappresenta il massimo esborso da parte della Società per sinistro e per anno assicurativo.
La franchigia per danni a cose é di € 250,00 (per cose é da intendersi anche gli animali)
La suddetta franchigia, invece, non opera per danni alle persone.
Assicurazione a secondo rischio:
L’assicurazione opera a secondo rischio nel caso in cui gli Assicurati siano già in possesso di un’altra assicurazione di Responsabilità Civile Verso Terzi.
L ‘assicurazione R.C. Capofamiglia non comprende i danni:
c) da furto;
d) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute;
e) a cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
f) da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, nonchè da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
g) derivanti dall’esercizio di attività professionali e lavorative, escluso quanto previsto alla garanzia
h) derivanti dalla partecipazione a manifestazioni sportive organizzate da Federazioni o Enti sportivi;
i) derivanti dalla pratica di sport motoristici;
l) derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, o di servizi;
m) derivanti da straordinaria manutenzione, da stillicidio, umidità e insalubrità dei locali. Se il fabbricato adibito a dimora abituale dell’Assicurato fa parte di un condominio, sono esclusi i danni derivanti da ogni maggior onere conseguente all’obbligo solidale dell’Assicurato con altri condomini;
n) derivanti dalla proprietà o detenzione di armi da fuoco non in regola con le norme di legge in materia, nonché dall’esercizio della caccia;
o) derivanti dalla proprietà o custodia di cani, cavalli o altri animali che non siano domestici e da cortile.
Ogni iscritto SINAFI in regola con la quota d’iscrizione dovrà andare, non appena verrà attivata la procedura, sul portale di One Broker e registrarsi per attivare la copertura assicurativa.
Per tutti i dettagli si rimanda alle condizioni di polizza.
La Segreteria Nazionale SINAFI