Pubblichiamo la sentenza n. 228/2020 del 07 ottobre 2020, emessa dalla 2^ Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello della Corte dei Conti, con la quale si ribadisce ancora una volta l’applicabilità, per i militari che alla data del 31 dicembre 1995 avevano maturato un’anzianità di servizio inferiore ai 18 anni, dell’articolo 54, comma 1, in quanto contribuisce a definire gli ordinari criteri di calcolo della pensione per il personale militare ai fini del calcolo della quota A della pensione, liquidata con il sistema misto.
La sentenza n. 228/2020 smentisce infatti esplicitamente l’interpretazione della norma fornita nelle sentenze della Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana (es. n. 40/2020 clicca qui), ritenendole “sostanzialmente basate su argomentazioni giuridiche non nuove e ampiamente disattese e cioè la specialità sotto il profilo soggettivo, dell’art. 54 , applicabile solo ai militari cessati dal servizio per limiti di età o inabilità non dipendente da causa di servizio, con un’anzianità complessiva di meno di quindici anni”.
Nell’occasione la 2^ Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello della Corte dei Conti ha altresì ritenuto di non aderire alla richiesta della difesa previdenziale di rimessione della questione di massima alle Sezioni Riunite, “trattandosi di questioni ampiamente ed esaurientemente valutate”.
Per scaricare il testo della sentenza n. 228/2020 della 2^ Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello della Corte dei Conti