Il 18 marzo 2022 il Governo ha fornito risposta all’interrogazione parlamentare n. 4-06119 del 19 ottobre 2021 presentata dal Senatore Simone Pillon in merito alla disparità tra lavoratori del settore privato e del settore pubblico ed alla esclusione dei lavoratori del pubblico impiego dalla possibilità di fruire dei congedi di paternità.
Nella sua interrogazione il Senatore Pillon aveva chiesto di sapere “”quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda porre in essere per scongiurare che si possa verificare una disparità tra lavoratori del settore privato e del settore pubblico e l’esclusione dei lavoratori del pubblico impiego dalla possibilità di fruire di tale istituto, considerato anche che il testo unico sulla maternità e paternità (decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) è applicabile ad entrambi i comparti e che il Parlamento europeo ha approvato la direttiva (UE) 2019/1158 che prevede 10 giorni lavorativi di congedo di paternità retribuito alla nascita di un figlio, cui l’Italia, come gli altri Stati membri, dovrà adeguarsi.””
Nella sua risposta il Ministro Brunetta ha inteso evidenziare che:
- “””La legge 22 aprile 2021, n. 53 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea, Legge di delegazione europea 2019-2020) ha delegato il Governo a recepire, tra le altre, la citata direttiva ed è in corso di istruttoria lo schema di decreto legislativo di attuazione;
- L’iter di adozione sarà fissato prossimamente e il termine di recepimento della direttiva è fissato per il 2 agosto 2022. Lo schema di decreto legislativo sarà naturalmente trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l’espressione del parere delle commissioni parlamentari competenti;
- Il provvedimento è volto essenzialmente a migliorare la conciliazione tra i tempi della vita lavorativa e quelli dedicati alla vita familiare per tutti i lavoratori che abbiano compiti di cura in qualità di genitori o di prestatori di assistenza, al fine di conseguire una più equa condivisione delle responsabilità tra uomini e donne e di promuovere un’effettiva parità di genere sia in ambito lavorativo che familiare. Si arriverà dunque a una disciplina uniforme;
- Attraverso alcune modifiche contenute nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), è allo studio l’introduzione di una nuova tipologia di congedo di paternità, come diritto autonomo e distinto spettante al padre lavoratore mentre il congedo di paternità preesistente è stato qualificato come “alternativo”. Si tratta di un congedo obbligatorio della durata di 10 giorni lavorativi, fruibile dal padre lavoratore nell’arco temporale che va dai due mesi precedenti ai cinque successivi al parto, sia in caso di nascita che di morte perinatale del bambino. In caso di parti plurimi, si è scelto di aumentare la durata del congedo in misura fissa, per complessivi 20 giorni. Il padre, anche adottivo o affidatario, può fruire del congedo anche durante i periodi di congedo obbligatorio di maternità della madre lavoratrice;
- Questa tipologia di congedo era già stata introdotta nel nostro ordinamento dall’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, che, in via sperimentale, per il triennio 2013-2015, aveva riconosciuto ai padri un solo giorno di congedo obbligatorio, oltre ad un giorno facoltativo da fruire in accordo con la madre ed in alternativa ad un giorno di congedo obbligatorio di maternità spettante a quest’ultima. Nel corso degli anni, il congedo di paternità è stato prorogato da diverse leggi annuali di bilancio che ne hanno, inoltre, ampliato progressivamente la durata. Da ultimo, l’articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022), ha reso strutturate la misura, confermandone la durata a 10 giorni lavorativi, in anticipo sulla data di recepimento della direttiva 1158 (2 agosto 2022);
- È in previsione l’introduzione nel testo unico n. 151 del 2001 di sanzioni applicabili in caso di mancata concessione del congedo di paternità autonomo o alternativo da parte del datore di lavoro, in analogia con la sanzione prevista per l’inosservanza delle disposizioni sul congedo di maternità (art. 18), ma in misura ridotta rispetto a quest’ultimo, in quanto il congedo del padre non è connesso alle peculiari esigenze di tutela della salute e dell’integrità fisica della madre lavoratrice;
- Inoltre, in linea con la direttiva, saranno equiparate le indennità connesse al congedo di maternità e a quello di paternità. Saranno poi aumentati i mesi di congedo parentale coperti da indennità e sarà innalzata l’età del bambino entro cui i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire del congedo parentale. Le novità riguarderanno anche i genitori soli, nell’ottica di un’azione positiva che vada incontro ai nuclei familiari monoparentali.”””
Il Ministro Brunetta, nel sottolineare l’attenzione del Governo a una questione molto sentita tra i dipendenti pubblici, ha poi concluso confermando che nei prossimi mesi si arriverà ad una piena armonizzazione della disciplina sui congedi parentali in ambito pubblico e in ambito privato.