E’ stato reso disponibile il testo del disegno di legge A.S. 2566 presentato dal Senatore Cataldo Mininno (Gruppo Misto) avente per oggetto “Disposizioni in materia di congiungimento famigliare per il personale delle Forze armate, di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e in materia di prima assegnazione di sede di servizio, trasferimento a domanda e d’autorità per le Forze armate”.
Nella relazione illustrativa al disegno di legge, costituito da cinque soli articoli e che si prefigge lo scopo di introdurre maggiori tutele per il personale del comparto, il proponente ha evidenziato come:
- Lo stato giuridico del personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso, « in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti », è articolato in un complesso di doveri e diritti assolutamente singolare, differente, nella sostanza, rispetto a quello degli altri dipendenti pubblici. Tale « specificità » è sancita dall’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183;
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel dettare le « norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche », all’articolo 3, stabilisce che il rapporto d’impiego del personale militare e delle Forze di polizia resta regolamentato da norme speciali di diritto pubblico, sottraendolo al regime di lavoro subordinato « privatistico », proprio di altre amministrazioni pubbliche;
- In questo quadro normativo, appare evidente la necessità di introdurre delle norme a tutela dei citati comparti, che tendano ad equilibrare la prevalenza dell’interesse pubblico rispetto alle legittime richieste ed aspettative del dipendente;
- L’articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, riconosce al coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli ufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale, trasferiti d’autorità ad altra sede di servizio, il diritto « ad essere impiegato presso l’amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina », qualora lo stesso sia impiegato presso una delle amministrazioni pubbliche, espressamente indicate dal comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Questo importante istituto ha il chiaro obiettivo di tutelare la stabilità e la serenità della famiglia, diritto fondamentale sancito dall’articolo 29 della Carta costituzionale, evitando gravi traumi famigliari in relazione a quelle categorie di dipendenti pubblici, maggiormente soggette a trasferimenti di sede. La tutela, peraltro, è reciproca, dato che le conseguenze di uno smembramento famigliare potrebbero incidere negativamente anche sul servizio del militare o appartenente alle Forze di polizia, oltre che sulla sua famiglia;
- La norma, tuttavia, dispone soltanto in relazione all’ipotesi del trasferimento del « coniuge convivente » che sia impiegato in un’amministrazione dello Stato allorquando il militare o l’appartenente alle Forze dell’ordine o al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia trasferito d’autorità, escludendo invece il caso in cui sia quest’ultimo a chiedere il trasferimento per congiungersi alla propria famiglia.
E’ proprio nell’ottica dell’introduzione di maggiori tutele in tale ambito per il personale del comparto che il disegno di legge prevede:
- l’introduzione di un nuovo istituto in tema di congiungimento famigliare per il personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli ufficiali e sottufficiali piloti e navigatori di complemento. Al personale coniugato o che sia unito civilmente con altro dipendente delle summenzionate amministrazioni, ovvero di altra amministrazione pubblica, è riconosciuto il diritto, previa domanda, al congiungimento, che avverrà in sedi, distanti tra loro massimo 50 chilometri, scelte congiuntamente dalle due amministrazioni presso le quali i dipendenti prestano servizio, tenendo conto delle esigenze di servizio e, se possibile, del gradimento dei dipendenti. In tal modo si contemperano le due legittime esigenze. Da un lato si rende effettivo per i dipendenti il diritto costituzionale all’unità della famiglia, dall’altro non si pregiudica il buon funzionamento delle amministrazioni pubbliche, lasciando a queste ultime la scelta congiunta della sede di servizio dei dipendenti. L’obiettivo del disegno di legge non è infatti quello di garantire un trasferimento nella sede di servizio preferita dal dipendente, ma di assicurare a una particolare categoria di dipendenti pubblici, maggiormente soggetta a trasferimenti di sede, la possibilità di convivere con la propria famiglia, garantendone stabilità e serenità, quale diritto fondamentale sancito dall’articolo 29 della Costituzione.
Le amministrazioni avranno pertanto l’obbligo di individuare congiuntamente, entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza, almeno una coppia di sedi di servizio, anche diverse da quelle in cui prestano servizio i due dipendenti all’atto della domanda, distanti tra loro non più di 50 chilometri e di procedere al trasferimento senza oneri entro trenta giorni dall’accettazione da parte degli stessi. In caso di rinuncia, anche di uno solo dei richiedenti, è previsto il divieto di presentare una nuova istanza di congiungimento prima che siano trascorsi due anni;
- l’estensione del già citato diritto di cui all’articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, previsto solo per il coniuge convivente dell’appartenente alle Forze armate, di polizia e Vigili del fuoco, anche al componente della coppia legata da unione civile e al convivente di fatto (disciplinati all’articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76);
- l’introduzione di due articoli al codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, una disciplina più chiara e trasparente nell’adozione del trasferimento a domanda e d’autorità da parte delle amministrazioni militari. L’introduzione di regole alle quali l’amministrazione militare debba attenersi risulta ancora più necessaria se si considera che i provvedimenti di trasferimento dei militari, rientrando nel genus degli ordini, sono sottratti alla disciplina generale sul procedimento amministrativo dettata dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e, pertanto, non necessitano di particolare motivazione, in quanto l’interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è prevalente su altri eventuali interessi del dipendente subordinato;
- l’introduzione nel citato codice dell’ordinamento militare dell’articolo 977-bis, sul trasferimento a domanda, che impone alle amministrazioni militari di diramare, con cadenza annuale, un avviso contenente l’elenco delle posizioni disponibili, divise per sedi, fino al grado di tenente colonnello, escludendo quelle relative al comando degli enti. In aggiunta, è rimesso alla facoltà delle amministrazioni suddividere tali posizioni per grado, ruolo, categoria, specialità, qualifica, nonché prevedere ulteriori requisiti o limitazioni. È riconosciuto il diritto, ai militari interessati, di concorrere per tutte le posizioni rispetto alle quali siano in possesso dei requisiti, in ordine di preferenza;
- L’introduzione nel codice dell’ordinamento militare l’articolo 977-ter, sul trasferimento d’autorità, con il quale si dispone il divieto, per tutti i militari fino al grado di tenente colonnello, di essere trasferiti d’autorità prima che siano trascorsi cinque anni dalla data della prima assegnazione, dall’ultimo trasferimento o dal termine dell’aspettativa elettorale (articolo 903 del codice dell’ordinamento militare), salvo che nei casi dell’assegnazione del comando di un ente, del compimento dei periodi minimi di comando o di attribuzioni specifiche prescritti per l’avanzamento (che non possano essere effettuati presso l’ente di assegnazione), di consenso dell’interessato, di motivata incompatibilità ambientale o qualora si verifichi la chiusura della sede dove il militare è assegnato o venga disposta la cancellazione della posizione organica e non vi sia la possibilità di impiegare il militare presso la stessa sede;
- La modifica dei criteri per la prima assegnazione di sede di servizio dei militari. L’articolo 976 del codice dell’ordinamento militare infatti prevede che la stessa venga stabilita al termine della fase di formazione, sulla base delle direttive d’impiego di ciascuna Forza armata, tenuto conto dell’ordine della graduatoria di merito. La modifica prevede, per i soli concorsi interni, che l’assegnazione di sede di servizio dei militari vincitori venga stabilita al temine del concorso, in base alla scelta del militare stesso, nell’ordine della graduatoria di merito, tra le sedi proposte dalla Forza armata. Si prevede inoltre che, in caso di rinuncia all’immissione nel nuovo ruolo, il militare permanga nel grado e ruolo precedentemente posseduti e nella precedente sede di servizio.
Il Senatore Mininno ha inteso poi evidenziare che questa proposta riscrive il disegno di legge atto Senato n. 791, presentato a inizio legislatura, alla luce dei rilievi, delle proposte e delle osservazioni emerse durante il corposo ciclo di audizioni che ha coinvolto il I Reparto (Personale) dello Stato maggiore della difesa, il Dipartimento impiego del personale dello Stato maggiore dell’Esercito italiano, il I Reparto (Personale) dello Stato maggiore della Marina militare, il I Reparto (Personale) dello Stato maggiore dell’Aeronautica militare, il I Reparto (Organizzazione delle forze) del Comando generale dell’Arma dei carabinieri, il I Reparto (Personale) del Comando generale del Corpo della guardia di finanza, il I Reparto (Personale) del Comando generale delle capitanerie di porto, la direzione centrale per le risorse umane della Polizia di Stato, la Direzione generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, il capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Consiglio centrale di rappresentanza interforze e delle singole Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, le associazioni sindacali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Per il testo del disegno di legge