SINDACATO NAZIONALE FINANZIERI
Segreteria Nazionale
Via Tagliamento nr. 9 – 00198 – Roma
C.F. 96411220583
Mail:segreterianazionale@sinafi.org
PEC: segreterianazionale@pec.sinafi.org
Cell. 3292605371
Il Fondo di Previdenza per il personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e finanzieri è un Ente con autonomia giuridica, sottoposto a vigilanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze ed è stato istituito nel RDL 1187/34.
A decorrere dal tre giugno 1990 al Fondo di previdenza è iscritto d’ufficio, all’atto della nomina a finanziere, tutto il personale Is.A.F.
Il Fondo si alimenta prioritariamente mediante versamenti mensili obbligatori da parte degli iscritti, in misura del due per cento dell’ottanta per cento dello stipendio (intero o ridotto) che percepisce.
All’atto della cessazione dal servizio permanente effettivo, a prescindere da quale sia la causa e il periodo di iscrizione, su istanza di parte, al personale spetta un premio di previdenza, che non va inserito nella dichiarazione dei redditi poiché esente da ogni tipo di tassazione.
Inoltre, al personale spetta un premio di previdenza aggiuntivo di cui all’art. 4 della legge.1326/61 commisurato agli anni di effettivo servizio svolto e interamente imponibile in quanto, ai sensi dell’art. 7 della legge 168/51 viene alimentato da entrate annuali assegnate al fondo ed è soggetto all’applicazione dell’analoga tassazione IRPEF applicata sul TFS erogato dall’INPS.
Tale quota, peraltro, è aumentata di due o di quattro decimi, a seconda che il numero degli anni di servizio prestati sia superiore rispettivamente a trent’anni oppure a trentaquattro anni e sei mesi.
L’atto dirigenziale n. 141396 datato 20 maggio u.s., approvato dal Comandante in seconda, su proposta del CDA del Fondo Previdenza, prevede l’erogazione di un premio di previdenza per coloro che cessano dal servizio con decorrenza 1° luglio 2021 nella misura del 2,80% dell’80% dello stipendio lordo percepito alla data del 28 febbraio 1998 e fino al 30 giugno 2021, per quanti sono gli anni di iscrizione al fondo e del 2,80 % dell’80% dell’ultimo stipendio lordo percepito, per quanti sono gli anni di iscrizione a partire dal 1° luglio 21 e fino alla data di cessazione dal servizio effettivo.
In caso di decesso dell’iscritto al fondo, in attività di servizio, in applicazione dell’art. 3 della Legge 1326761 il reparto dove l’interessato prestava servizio dovrà invitare a produrre istanza, in ordine di priorità:
- la vedova che non sia legalmente separata per sua colpa o per colpa di entrambi i coniugi con sentenza passata in giudicato;
- i figli, in parti uguali, minorenni legittimi, legittimati, adottivi, naturali riconosciuti e maggiorenni permanentemente inabili al lavoro e nullatenenti;
- i figli, in parti uguali, maggiorenni legittimi, legittimati, adottivi, naturali riconosciuti;
- i genitori;
- i fratelli e le sorelle in parti uguali.
In caso di decesso dell’iscritto in data successiva al termine del servizio permanente effettivo, la liquidazione del premio di previdenza e del premio aggiuntivo spetta agli eredi individuati dall’ordinamento giuridico vigente e da eventuali e lecite volontà testamentarie.
Per tutti gli ulteriori elementi di dettaglio, si rimanda alle circolari ufficiali emanate dal Fondo di Previdenza della Gdf.