Il Consiglio di Stato – Sezione II – con la sentenza n. 6467/2022 del 22 luglio 2022 ha respinto il ricorso in appello presentato dalla Guardia di Finanza avverso una sentenza del T.A.R. Puglia, concernente l’accertamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico di missione per i servizi espletati durante il “distacco” nei confronti di un appartenente al Corpo che era stato inviato d’autorità presso un diverso reparto per un periodo di sei mesi, più volte prorogato.
Con la menzionata sentenza n.6467/2022 l’Organo giurisdizionale di secondo grado ha inteso confermare il suo precedente orientamento, sancendo ancora una volta che “l’indennità di missione va erogata nel caso di applicazione del militare ad un incarico fuori sede, a prescindere dalla tipologia o nomen iuris del provvedimento che assegna tale nuovo incarico”.
Il massimo organo giurisdizionale ha quindi respinto l’appello proposto dall’Amministrazione, condannando la stessa a rifondere all’appellato le spese di giudizio.