È sufficiente l’assegnazione temporanea d’ufficio a sede di servizio diversa da quella ordinaria, a distanza di almeno 30 km, ai fini del diritto del dipendente all’indennità di missione.
Il Consiglio di Stato – Sezione II – con la sentenza n. 8793/2022 del 17 ottobre 2022 ha rigettato il ricorso in appello presentato dalla Guardia di Finanza avverso una sentenza del T.A.R. Puglia, concernente il riconoscimento dell’indennità di missione nei casi di distacco temporaneo.
Con la menzionata sentenza n. 8793/2022 l’Organo giurisdizionale di secondo grado ha ribadito in particolare che:
- la consolidata giurisprudenza in merito “considera rilevante la natura sostanziale del criterio in base al quale determinare la spettanza dell’indennità, incentrato sul fatto che l’interessato sia stato destinato a prestare il proprio servizio fuori della ordinaria sede di servizio, purché a distanza di almeno 30 chilometri, a prescindere sia dalla durata della temporanea assegnazione, sia dalla sua formale qualificazione”;
- deve ritenersi che l’Amministrazione non possa negare l’applicazione dell’art. 1 l. n.836/1973 “per la sola ragione che il provvedimento amministrativo di trasferimento di sede qualifichi tale mutamento di sede quale distacco e non anche quale trasferimento di missione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 2877/2005; Cons. Stato, Sez. IV, n. 5543/2003” (Cons. Stato, sez. IV, 3 ottobre 2017, n. 4585);
- basta l’assegnazione temporanea d’ufficio a sede di servizio diversa da quella ordinaria, a distanza di almeno 30 km, ai fini del diritto del dipendente all’indennità di missione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 4591/2017; sez. IV, n. 1146/2019; sez. II, n. 2330/2022).
Il massimo organo giurisdizionale ha quindi rigettato l’appello proposto dalla Guardia di Finanza, compensando tra le parti le spese di lite.