Riportiamo il sunto della Sentenza n. 02887/2019 del 03 maggio 2019 emessa dal Consiglio di Stato nell’ambito di un ricorso presentato in materia di libertà di associazione tra militari e riconoscimento dei diritti sindacali, ricorso che aveva portato all’emissione della nota ordinanza dello stesso organo giurisdizionale n. 02043/2017 del 04 maggio 2017 con la quale veniva rimessa alla Corte Costituzionale la questione di legittimità dell’articolo 1475, comma 2, del d.lgs. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare).
Ricordiamo che il Consiglio di Stato, con la menzionata ordinanza, aveva:
• dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1475, comma 2, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, per contrasto con l’art. 117, comma 1, Cost., in relazione agli articoli 11 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, nonché per contrasto con l’art. 117, comma 1, Cost., in relazione all’articolo 5, terzo periodo, della Carta sociale europea riveduta, firmata in Strasburgo in data 3 maggio 1996 e resa esecutiva in Italia con legge 9 febbraio 1999, n. 30;
• disposto la sospensione del giudizio ed ordinato “l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale”.
A seguito della intervenuta sentenza della Corte Costituzionale n.120/2018, il Consiglio di Stato ha quindi emesso la sentenza di merito nella quale, in particolare, ha evidenziato che:
- l’atto impugnato non è illegittimo nella parte in cui vieta l’adesione ad altre associazioni sindacali;
- la Corte Costituzionale ha ritenuto costituzionalmente legittimo l’art. 1475, comma 2, cod. ord. mil. nella parte in cui vieta ai militari l’adesione ad associazioni sindacali costituite al di fuori dell’organizzazione militare: in sostanza, la libertà sindacale dei militari si svolge solo all’interno dello “ordinamento delle Forze Armate”, la cui intrinseca specialità osta all’ammissibilità di strutture sindacali che intercettino trasversalmente l’impiego civile e quello militare alle dipendenze dello Stato;
- deve, invece, essere annullato l’atto impugnato laddove dichiara inammissibile l’istanza di autorizzazione alla costituzione di un’associazione sindacale fra militari;
- tuttavia, che anche a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 120 del 7 giugno 2018 l’ordinamento giuridico non contempla affatto un diritto soggettivo pieno del militare alla costituzione di un’associazione sindacale fra il personale delle Forze Armate o delle Forze di polizia ad ordinamento militare: di contro, la peculiarità e la specialità dell’ordinamento militare giustificano la presenza di limiti e vincoli all’esercizio (in linea di principio riconosciuto) della libertà sindacale;
- la costituzione di un’associazione sindacale fra appartenenti alle Forze Armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare è subordinata al preventivo assenso ministeriale, in applicazione estensiva dell’art. 1475, comma 1, cod. ord. mil.;
- il competente Ministro è, in particolare, tenuto ad accertare, con valutazione espressione di lata discrezionalità, in quanto volta a tutelare (recte, contemperare) contestualmente la libertà sindacale del militare e l’interesse pubblico al pronto ed efficace funzionamento della Forza Armata o della Forza di polizia ad ordinamento militare: – l’effettivo carattere democratico, neutrale ed aperto dell’assetto strutturale e delle modalità operative della costituenda associazione; – la compatibilità del relativo apparato organizzativo e delle relative modalità di funzionamento con le particolarità ordinamentali dell’organizzazione militare; – l’assoluta trasparenza del sistema di finanziamento (e, quindi, di contabilizzazione e rendicontazione); – l’attinenza statutaria alle sole materie che possono essere oggetto di intervento sindacale (con esclusione, pertanto, delle materie indicate dall’art. 1478, comma 7, cod. ord. mil.); – l’assoluta esclusione del ricorso all’esercizio dello sciopero o di condotte funzionalmente affini;
- all’annullamento dell’atto, dunque, non segue affatto la declaratoria del diritto di costituzione di un’associazione sindacale: di contro, in esito alla presente sentenza l’Amministrazione dovrà di nuovo pronunciarsi sull’istanza sulla scorta dei criteri e dei principi enucleati.
Il massimo organo giurisdizionale ha quindi accolto il ricorso nei limiti di quanto riportato nella motivazione, compensando tra le parti le spese di lite.
Pur prendendo atto dell’accoglimento nel merito del ricorso, qualche perplessità suscita, in particolare, quanto riportato nella motivazione del Consiglio di Stato circa l’insussistenza di un diritto soggettivo alla costituzione di un sindacato tra militari, pur in presenza della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 7 giugno 2018, fondata sulla peculiarità e specialità dell’ordinamento militare che giustificherebbero la presenza di limiti e vincoli all’esercizio (in linea di principio riconosciuto) della libertà sindacale.
Per il resto, si continua a richiamare, pur trattandosi di libertà sindacale di cui all’articolo 39 della Costituzione, più volte citato anche dal giudice delle leggi, l’esigenza di:
- ottenere un preventivo assenso ministeriale alla la costituzione di un’associazione sindacale fra appartenenti alle Forze Armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare, legittimato da un’applicazione estensiva dell’art. 1475, comma 1, cod. ord. mil.;
- un accertamento preventivo da parte del Ministro competente, titolare di una lata discrezionalità nella concessione dell’assenso, in ragione della necessità di tutelare o contemperare la libertà sindacale del militare e l’interesse pubblico al pronto ed efficace funzionamento della Forza Armata o della Forza di polizia ad ordinamento militare, nonché il rispetto dei requisiti di democraticità e neutralità dell’assetto strutturale, di compatibilità del relativo apparato organizzativo con le particolarità ordinamentali dell’organizzazione militare, dell’assoluta trasparenza del sistema di finanziamento, dell’attinenza statutaria alle sole materie che possono essere oggetto di intervento sindacale (con esclusione, pertanto, delle materie indicate dall’art. 1478, comma 7, cod. ord. mil.) e dell’assoluta esclusione del ricorso all’esercizio dello sciopero o di condotte funzionalmente affini.
La Segreteria Nazionale del Sindacato Nazionale Finanzieri