Il Consiglio di Stato – Sezione VI – con la sentenza n. 3949/2019 del 13 giugno 2019 ha respinto il ricorso in appello presentato dalla Guardia di Finanza – avverso la sentenza del T.A.R. Lazio – Sezione II – n.1865/2007, con la quale era stato accolto un ricorso proposto tendente ad ottenere la corresponsione dell’indennità sostitutiva della licenza ordinaria non fruita.
Il Consiglio di Stato ha infatti riaffermato che nell’ordinamento è individuabile un principio generale di riconoscimento del diritto alla computabilità, ai fini del calcolo del periodo di licenza ordinaria, dei giorni in cui il dipendente abbia prestato servizio in quanto collocato in aspettativa per infermità.
L’Organo giurisdizionale ha infatti respinto il ricorso in appello ritenendo “la sentenza ha così sviluppato l’opzione ermeneutica, già fatta propria da altre pronunce di questo Consiglio (v. Cons. Stato, Sez. VI, 7 maggio 2001, n. 2520) che porta a ritenere maturate le ferie anche nel periodo di infermità per malattia, non imputabile all’interessato e quindi non preclusivo del diritto alla percezione dell’emolumento sostitutivo, ed escludendo (così come invece già ritenuto da altre pronunce: ad esempio Cons. Stato, Sez. IV, 9 novembre 2004, n. 8245) la diversa opzione secondo cui il compenso per le ferie non godute è necessariamente connesso esclusivamente a “documentate esigenze di servizio””.