Il Consiglio di Stato – Sezione II – con la sentenza n. 4589/2019 del 04 luglio 2019 ha respinto il ricorso in appello presentato dal Fondo Assistenza Finanzieri avverso la sentenza del T.A.R. Lazio – Sezione II – n.32681/2010, con la quale era stato accolto un ricorso proposto da un appartenente alla Guardia di Finanza avverso il mancato riconoscimento della spesa sostenuta per terapie di tipo impiantare e protesico fisso.
Il Consiglio di Stato ha infatti condiviso la tesi del giudice di primo grado che aveva ritenuto che:
- l’elencazione delle spese rimborsabili contenuta nella circolare n. 15/FAF/2007 non fosse tassativa e che, conseguentemente, la motivazione dell’esclusione dal rimborso delle spese sostenute dal ricorrente per l’applicazione di una protesi fissa andasse specificatamente motivata;
- la predetta circolare prevede la rimborsabilità delle spese mediche allorquando esse gravino sul reddito del paziente per una somma pari ad almeno il 15%: nella circostanza il ricorrente aveva affrontato una spesa pari a più del 15% del suo reddito.
L’Organo giurisdizionale di secondo grado ha inoltre evidenziato come:
- l’esclusione dal rimborso delle spese sostenute dal ricorrente per l’applicazione di una protesi fissa, giustificata nel caso di specie, dalla maggior gravità della situazione patologica, andava specificamente e congruamente motivata;
- sussisteva nella fattispecie anche il requisito della particolare incidenza economica della spese sostenuta sul reddito del ricorrente;
- il provvedimento impugnato richiamava, ai fini della mancata concessione del beneficio, la circostanza per cui l’appellato aveva effettuato delle terapie di tipo impiantare e protesico fisso, anziché mobile, senza considerare né la maggiore gravità della situazione ortodontica dell’appellato, tale da legittimare e rendere necessario il ricorso a terapia impiantare fissa e non mobile), né la non tassatività, espressamente prevista, della patologie indicate nell’allegato B della circolare di riferimento.
Il massimo organo giurisdizionale ha quindi rigettato l’appello proposto dall’Amministrazione, condannandola al pagamento delle spese di lite.