Ennesima conferma della Sezione I Giurisdizionale Centrale d’Appello della Corte dei Conti in merito al riconoscimento del diritto, da parte del personale militare a vedersi riconosciuto il trattamento pensionistico con l’applicazione delle aliquote di cui all’articolo 54, comma, del T.U. n. 1092 del 1973 (44%), previste per tale personale, in luogo di quelle di cui all’articolo 44, comma 1, dello stesso D.P.R. n.1092/1973 previste per i dipendenti civili (35%).
L’Organo di giustizia contabile con sentenza n.73/2020 del 17 giugno 2020 ( clicca qui), nel decidere l’appello proposto dall’I.N.P.S. ha infatti in particolare ribadito che:
- “la giurisprudenza maggioritaria di questa Corte ha affermato – in relazione ai militari andati in pensione con il c.d. sistema misto (art. 1, comma 12, legge n. 335/1995) ed aventi, alla data del 31.12.1995, un servizio utile inferiore ai 18 anni – la sussistenza del diritto alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di rendimento (pari al 44%) di cui all’art. 54, comma 1, del D.P.R. n. 1092/1973 (cfr. Sez. II n. 394/2019)”;
- “quanto al perimetro del beneficio, ovvero se l’art. 54 d.P.R. n. 1092/73 trovi applicazione per i soli militari che alla data del 31 dicembre 1995 avevano maturato più di 15 e meno di 18 anni di servizio utile, ovvero debba essere applicato a tutti militari titolari di trattamento pensionistico calcolato con il c.d. sistema misto, prescindendosi dal numero di anni di servizio utile maturati al 31 dicembre 1995 (nel caso di specie il ricorrente, alla predetta data, aveva maturato un’anzianità pari ad anni 6 e mesi 2, come dichiarato dall’INPS) – la soluzione interpretativa più corretta è quella di applicare pro quota (nei limiti, cioè, del 2,93% della base pensionabile per ogni anno di servizio utile) la più favorevole aliquota di cui all’art. 54 d.P.R. n. 1092/73 anche ai militari che alla data del 31 dicembre 1995 avevano maturato meno di quindici anni di servizio utile. (Sezione Seconda centrale d’appello, sent. n. 308 del 2019)”;
- “il richiamo di cui all’art. 1, co. 12, lett. a, della legge n. 335/95 alle disposizioni del c.d. sistema retributivo (artt. 44 e 54 d.P.R. n. 1092/73), consente all’interprete di assicurare in ogni caso una quota di pensione disciplinata con il più favorevole sistema retributivo a tutti indistintamente i lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 potevano far valere un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, a prescindere dall’effettiva anzianità contributiva del lavoratore”.
In conclusione, la I Sezione Centrale d’Appello ha ritenuto infondato il ricorso, condannando l’I.N.P.S. appellante a rifondere alla parte appellata le spese di costituzione e difesa, liquidate in € 1.500,00.
Ricordiamo che la Segreteria Nazionale del Si.Na.Fi. già in data 23 ottobre 2019 aveva pubblicato un “Avviso” con il quale, nel rammentare la giurisprudenza consolidatasi in materia, aveva prospettato la possibilità, per gli iscritti in posizione di ausiliaria o in servizio, di inoltrare – con raccomandata a/r o mediante posta elettronica certificata – una diffida alla sede provinciale dell’I.N.P.S. territorialmente competente o alla direzione Provinciale INPS di Viterbo (“Polo unico” per il personale della Guardia di Finanza), anche al fine di interrompere la prescrizione.
Per visionare l’Avviso con le modalità di compilazione ed invio dell’atto di diffida clicca qui.