Nuova conferma della Sezione II Giurisdizionale Centrale d’Appello della Corte dei Conti in merito al riconoscimento del diritto, da parte del personale militare arruolatosi tra il 01/01/1981 ed il 30/06/1983 a vedersi riconosciuto il trattamento pensionistico con l’applicazione delle aliquote di cui all’articolo 54, comma, del T.U. n. 1092 del 1973 (44%), previste per tale personale, in luogo di quelle di cui all’articolo 44, comma 1, dello stesso D.P.R. n.1092/1973 previste per i dipendenti civili (35%).
L’Organo di giustizia contabile con sentenza n.208/2019 del 14 giugno 2019 ha infatti in particolare ribadito che:
- “il 44% della base pensionabile spetta al militare che cessi avendo compiuto 15 anni mentre le anzianità superiori -contenute entro il ventesimo anno di servizio- devono ritenersi sostanzialmente neutre a fini pensionistici”;
- “ove si rappresentasse su base annua la percentuale di rendimento, se per il personale civile l’aliquota è in effetti del 2,33% annuo per i primi 15 anni, in conformità all’art. 44, comma 1, per il personale militare, invece, detta aliquota è del 2,93% (44%:15), giacchè diversamente opinando non avrebbe avuto ragion d’essere la differenziazione operata dal legislatore tra le due categorie, con il riconoscimento del vantaggio del 44% anche con un solo giorno in più di servizio oltre il 15° anno per il personale militare; vantaggio che, come già osservato, non è contemplato dall’art. 44, comma 1”;
- “con un’anzianità di servizio di 34 anni, il militare consegue una pensione pari al 44% della base pensionabile fino a 20 anni, incrementandosi oltre l’1,80% per ogni anno successivo, fermo restando, ovviamente, il limite massimo finale pari all’80% della base pensionabile previsto anche per il personale militare dal comma 7 dell’art. 54 citato analogamente a quanto stabilito dall’art. 44, comma 1, per il personale civile;
- “per i militari che, alla data del 31.12.1995 vantavano un’anzianità di servizio utile inferiore a 18 anni, per i quali la pensione viene liquidata in parte secondo il sistema retributivo e in parte con il sistema contributivo, per ciò che concerne la prima parte, continua a trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 54 del d.p.r. n. 1092/1973”:
- “Infondata si appalesa la tesi secondo la quale l’art. 54, c. 1 d.p.r. n. 1093/1972 troverebbe applicazione solo per coloro la cui pensione sia calcolata unicamente con il sistema retributivo”;
- “l’applicabilità dell’art. 54, c. 1 del d.p.r. n. 1092/1973 deve ritenersi estesa anche alla liquidazione della quota retributiva delle pensioni computate nel regime misto, in primo luogo in forza dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, il quale prevede che “per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data; b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo”;
- “escludere l’applicazione dell’aliquota complessiva del 44% perché si sostiene che il ricorrente non sia cessato dal servizio con un’anzianità di servizio tra i quindici e i vent’anni, ma con un’anzianità ben maggiore ed applicare invece l’aliquota prevista per i dipendenti civili dello Stato con 15 anni di servizio utile, costituisce un’ingiustificata violazione del dettato normativo di cui all’art. 54 del d.p.r. n. 1092/1973”.
Il collegio giudicante, quindi, ha:
- rigettato gli appelli del Ministero della Difesa e dell’INPS;
- confermato la sentenza di I grado;
- liquidato a favore del signor G.S. le spese del giudizio, nell’importo di euro 700,00, ponendole a carico delle Amministrazioni appellanti, in ragione del 50% ciascuna.