Parere a cura dello Studio Legale Militare Enrico Tedeschi
Il Covid19 è uno dei nemici più potenti con cui l’Italia si è trovata a lottare negli ultimi anni. Un nemico invisibile che è riuscito a penetrare in tutto il mondo. Centinaia di migliaia di persone sono costrette a rimanere chiuse nelle proprie abitazioni mentre nelle strade, ancora non del tutto deserte, gli uomini in divisa si preoccupano di far rispettare le regole imposte dal Governo.
Gli appartenenti alla Guardia di Finanza certamente, in questo particolare momento rientrano tra le categorie maggiormente esposte (unitamente ai Sanitari ).
Giova ricordare che, in aggiunta agli ordinari compiti istituzionali, in tale circostanza,i militari delle fiamme gialle, sono costantemente impegnati in numerose operazioni di ordine pubblico, prevenzione, controllo e repressione svolte su terra, via mare e via cielo nell’intero territorio nazionale ,dunque, regolarmente comandati a svolgere un servizio istituzionale specifico mirato a spezzare la catena del contagio finalizzato alla prevenzione e repressione delle condotte lesive dell’incolumità pubblica.
L’assolvimento di tali doveri istituzionali, nelle attuali condizioni, li espone inevitabilmente a rischi e pericoli (di contagio) maggiori di quelli insiti nella normale attività di servizio.
In merito a tale aspetto è bene, perciò, fare chiarezza e fornire la giusta informazione utile ad attivare le tutele previste dalla legge.
Cosa prevede la legge
IL nostro ordinamento, è bene chiarirlo, già riconosce alcuni indennizzi economici in favore del personale civile e militare dello Stato che abbia riportato lesioni o infermità a causa del proprio servizio.
La necessità di risarcire le forze dell’ordine ed i militari, ha nel tempo indotto il legislatore a coniare la categoria delle “vittime del dovere” e a riconoscere una serie di vantaggi economici.
Tali benefici sono stati introdotti a partire dagli anni 466/80 per poi, consolidarsi con la legge 266 del 2005 che rappresenta la normativa di riferimento in materia di Vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati la quale all’articolo 1, commi 563 e 564, indica i destinatari dei benefici economici e assistenziali e le condizioni che ne giustificano il riconoscimento.
L’articolo 3 della legge 466 del 1980 aveva incluso, in un primo tempo, nelle “vittime del dovere” i magistrati ordinari; i militari di carabinieri, guardia di finanza, pubblica sicurezza, polizia penitenziaria e corpo forestale; i vigili del fuoco; gli appartenenti alle forze armate in servizio d’ordine pubblico o di soccorso.
ANCHE I DIPENDENTI PUBBLICI
Il successivo comma 562, dell’articolo 1, della legge 266 del 2005 aveva ulteriormente esteso la categoria, comprendendo tra i beneficiari anche i dipendenti pubblici deceduti o rimasti invalidi per particolari cause di servizio. Si va dal contrasto alla criminalità allo svolgimento di servizi d’ordine pubblico, dalla vigilanza ad infrastrutture civili e militari alle operazioni di soccorso, fino alle attività di tutela dell’incolumità pubblica e alle azioni in situazioni d’impiego internazionale.
E’ ovvio che, per poter accedere a tali benefici devono essere soddisfatte determinate condizioni previste dalla legge.
In primo luogo è vittima del dovere o equiparato chi decede o riporta invalidità permanenti di natura psicofisica a causa del servizio (più precisamente patologie psichiatriche (sindrome post-traumatica da stress) o respiratorie dovute alle straordinarie condizioni a cui gli operatori del comparto sicurezza sono esposti in questo periodo.
Disamina della situazione sotto il profilo del comma 563.
E’ necessario, dunque, che l’operato degli appartenenti alla Guardia di Finanza rientri in una delle ipotesi di servizio contemplate dal comma 563 dell’art. 1, L 266/05 ed il soccorso pubblico, la tutela della pubblica incolumità nonché l’ordine pubblico rientrano tra queste.
È, infatti, pacifico che tutti gli operatori facenti parte del comparto Difesa e Sicurezza (come gli appartenenti alla Guardia di Finanza ) che operano sul territorio svolgendo, per esempio, controlli mirati al rispetto delle prescrizioni del Decreto del Presidente del Consiglio, nonché attività di prevenzione, contenimento e mitigazione della diffusione della malattia stiano prestando un servizio di pubblico soccorso e tutela della pubblica incolumità contrastando un’epidemia che mette a rischio la salute e l’incolumità dei cittadini. Analogamente, ciò avviene, durante un normale intervento di ordine pubblico a seguito del quale i militari delle fiamme gialle dovessero essere contagiati.
Disamina della situazione sotto il profilo del comma 564
Il secondo requisito necessario all’attivazione dei benefici è quello delle “particolari condizioni ambientali o operative” nelle quali l’interessato ha svolto il proprio servizio: è necessario che queste comportino rischi maggiori ed ulteriori rispetto a quelli ordinariamente connessi al normale svolgimento dei compiti di istituto.
Ebbene, è evidente che il contesto nel quale i finanzieri stanno operando sia straordinario imprevisto ed emergenziale. Ognuno sta facendo l’impossibile, in condizioni davvero eccezionali e proibitive.
Entrambe le condizioni previste dalla legge sono, dunque, pienamente soddisfatte!
Accesso ai benefici.
E’ bene, ricordare che non sempre, però, l’accesso a tali benefici è di facile praticabilità in quanto bisogna ben motivare la richiesta e corredarla con adeguata documentazione medico-legale idonea a dimostrare la fondatezza dei principi invocati, pena il diniego dei benefici richiesti.
In ragione di ciò, il SINAFI anche tramite lo Studio Legale TEDESCHI è da sempre impegnato in un’opera di informazione su questa materia offrendo tutta la necessaria assistenza legale e medica in merito, a beneficio degli appartenenti a tutto il comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e dei loro familiari.
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