E’ stato reso disponibile il testo del Disegno di Legge A.S. 628 presentato dalla Senatrice Stefania Pucciarelli (“LSP – PSd’Az”), prima firmataria, avente per oggetto “Disposizioni per la destinazione di una quota del tre per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in favore del personale del Corpo della guardia di finanza, della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo di polizia penitenziaria, dell’Esercito, della Marina militare e dell’Aeronautica militare”.
Nella relazione illustrativa al disegno di legge, costituito da tre articoli, è evidenziato che:
- il disegno di legge ha l’obiettivo di introdurre la destinazione di una quota del tre per mille al finanziamento del fondo di assistenza per il personale in servizio del Corpo della guardia di finanza, della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo di polizia penitenziaria, dell’Esercito, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, in quanto istituzioni di estrema importanza per il bene della comunità e, al pari di altre associazioni, bisognose di contributi, nonché per il sostegno, l’assistenza e per attività a favore di congiunti di appartenenti alle rispettive amministrazioni deceduti per causa di servizio o in servizio;
- il contributo del tre per mille si rivelerebbe un valido strumento di supporto per le Forze dell’ordine, rappresentando la sicurezza un fattore determinante per il rilancio economico del Paese, per il miglioramento della qualità di vita dei cittadini, per lo svolgimento di attività sociali, culturali e imprenditoriali;
- l’articolo 1 prevede che ogni cittadino, in sede di dichiarazione dei redditi, possa destinare una quota pari al tre per mille della propria imposta sul reddito al finanziamento del fondo di assistenza per il personale in servizio del Corpo della guardia di finanza o della Polizia di Stato o dell’Arma dei carabinieri o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o del Corpo di polizia penitenziaria o dell’Esercito o della Marina militare o dell’Aeronautica militare, nonché per il sostegno, l’assistenza e per attività a favore di congiunti di appartenenti alle rispettive amministrazioni deceduti per causa di servizio o in servizio.
Per quanto riguarda il Corpo della Guardia di Finanza, ritengo che qualora il disegno di legge dovesse superare l’esame delle Commissioni parlamentari e dell’Aula, sia del Senato che della Camera, potrebbe rappresentare una ulteriore e concreta forma di finanziamento del Fondo di Assistenza dei Finanzieri, consentendo così di incrementare sia le forme di assistenza del personale che l’erogazione delle indennità di buonuscita.
Indubitabili riflessi positivi quindi potrebbero derivarne per tutta una serie di finalità, quali, a mero titolo esemplificativo, l’assistenza agli orfani, i sussidi straordinari, la partecipazione alle spese sanitarie, le assicurazioni ed i prestiti al personale in servizio.
L’auspicio è che anche questo iter legislativo di particolare importanza per il personale non naufraghi miseramente, come già accaduto per altri disegni e progetti di legge indirizzati, negli intenti, a riconoscere la specificità dell’intero comparto.
Alessandro Margiotta – Segretario Nazionale del Sindacato Nazionale Finanzieri
TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Disposizioni per la destinazione del tre per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche)
1. Per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta precedente, una quota pari al tre per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche può essere destinata, in base alla scelta del contribuente, al finanziamento del fondo di assistenza per il personale in servizio del Corpo della guardia di finanza o della Polizia di Stato o dell’Arma dei carabinieri o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o del Corpo di polizia penitenziaria o dell’Esercito o della Marina militare o dell’Aeronautica militare, nonché per il sostegno, l’assistenza e per attività a favore di congiunti di appartenenti alle rispettive amministrazioni deceduti per causa di servizio o in servizio.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia, sono stabilite le modalità per l’attuazione della presente legge.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall’anno 2024, con riferimento alla dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2023.
Art. 2.
(Copertura finanziaria)
1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, da iscrivere in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 3.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.