Per legittimare un diniego al trasferimento temporaneo per l’assistenza dei figli minori di tre anni ai sensi dell’articolo 42 bis del D.Lgs. n.51/2001 non è più necessaria la sussistenza di “esigenze eccezionali” ma sono sufficienti “motivate esigenze organiche o di servizio”.
Il Consiglio di Stato – Sezione II – con la sentenza n. 3719/2022 del 11 maggio 2022 ha accolto il ricorso in appello presentato dalla Guardia di Finanza avverso una sentenza emessa da un Tribunale Amministrativo Regionale, concernente un trasferimento temporaneo ai sensi dell’art. 42-bis del decreto legislativo n. 151/2001.
Con la menzionata sentenza n.3719/2022 l’Organo giurisdizionale di secondo grado ha sancito in particolare che:
- “l’introduzione della previsione normativa di cui all’art. 45, comma 31 bis del d.lgs. n. 95/2017 (inserito dall’art. 40, comma 1, lett. q), del d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 172,…, ha modificato, per le Forze armate e di polizia, le condizioni di applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 42-bis, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, prevedendo che l’Amministrazione di appartenenza possa negare il beneficio “… per motivate esigenze organiche o di servizio…”, superando quindi il precedente regime che limitava la possibilità di diniego ai soli casi di esigenze eccezionali”;
- “a far data dal 20 febbraio 2020, a seguito della riforma introdotta dal d.lgs. n. 172 del 2019, le ragioni di servizio che ostano all’assegnazione temporanea del personale militare o delle forze di polizia, pur dovendo essere effettive e adeguatamente rappresentate, non devono più avere il detto carattere della eccezionalità”;
Il massimo organo giurisdizionale ha quindi accolto l’appello proposto dalla Guardia di Finanza, compensando tra le parti le spese di lite.
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