E’ stato pubblicato il testo del disegno di legge A.S. 1521, presentato dal Senatore Gianfranco Rufa (L-SP-PSd’Az) più altri, avente per oggetto “Modifica al decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, in materia di destinazione del 5 per mille alla Guardia di finanza, alla Polizia di Stato, all’Arma dei carabinieri, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco o al Corpo di polizia penitenziaria”.
Nella relazione al suo disegno di legge il Senatore Rufa ha sostenuto che:
- L’obiettivo “è quindi quello di estendere la destinazione del 5 per mille al finanziamento della Guardia di finanza, o della Polizia di Stato, o dell’Arma dei carabinieri, o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, o del Corpo di polizia penitenziaria, in quanto istituzioni di estrema importanza per il bene della comunità e al pari di altre associazioni, bisognose di contributi”;
- “Il contributo del 5 per mille si rivelerebbe un valido strumento di supporto per le Forze dell’ordine: la sicurezza rappresenta infatti un fattore determinante per il rilancio economico del Paese, per il miglioramento della qualità di vita dei cittadini, per lo svolgimento di attività sociali, culturali e imprenditoriali”;
- “destinare perciò il 5 per mille alla Polizia di Stato, o alla Guardia di finanza, o all’Arma dei carabinieri, o al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, o al Corpo di polizia penitenziaria realizzerebbe i buoni propositi di tutti quei cittadini che vedono in questo strumento un mezzo utile per sostenere la propria democratica convivenza e partecipare attivamente a migliorare la sicurezza delle proprie città”.
TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All’articolo 2, comma 4-novies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo la lettera e) è aggiunta, in fine, la seguente:
« e–bis) finanziamento della Guardia di finanza, o della Polizia di Stato, o dell’Arma dei carabinieri, o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, o del Corpo di polizia penitenziaria ».
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell’interno, della difesa e della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entra sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
Art. 2.
1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario 2020, con riferimento alla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente.