Lettera SINAFI inviata al Presidente del Fondo Assistenza Finanzieri e al Comando Generale in data 15 settembre 2020, con la quale é stata richiesta, in forza a diverse motivazioni tecnico-giuridiche, l’erogazione dei sussidi COVID anche al personale del Corpo che ha contratto il virus e che tuttavia non ha avuto la possibilità di essere sottoposto a tampone rinofaringeo. Personale che era stato precedentemente escluso sia dai sussisidi, sia dalla polizza UNIPOL :
“Questa Organizzazione sindacale ritiene imprescindibile, è il diritto dell’appartenente al Corpo, che ha contratto la patologia, al riconoscimento della causa di servizio anche qualora sia stato posto in un periodo di quarantena/convalescenza/riposo medico seppur con diagnosi generica, non specifica e definita, poiché non sottoposto a tampone faringeo a causa di evidenti difficoltà emergenziali del momento, peraltro non attribuibili ad esso, ma in possesso di test sierologico e di altra documentazione sanitaria dalla quale si evinca lo stato pregresso
della patologia.
Per tale fattispecie è opportuno riportare, in sintesi, l’allora orientamento dell’INAIL:
“La qualificazione di Covid 19, quale infortunio assistibile, è oggi fondata sulla positività del test di conferma. Allo stato, tuttavia, la diagnosi di sospetto clinico, data la variabilità di quadri e la sovrapposizione con altri processi morbosi, non è da sola utile per l’ammissione a tutela infortunistica. Tuttavia, stante la nota incostanza o assenza
dell’effettuazione del test con tampone, legata alle difficoltà operative esistenti in fase emergenziale, può intendersi per conferma diagnostica ai fini medico-legali-indennitari, la ricorrenza di un quadro clinico suggestivo di Covid 19, accompagnato da una rilevazione strumentale altrettanto suggestiva, in compresenza di elementi anamnestico-circostanziali
ed epidemiologici dirimenti. Potrà confermare tale tesi di diagnosi da Covid 19, pertanto, il risultato del test sierologico effettuato”.
La stessa comunità scientifica, infatti, ha tenuto a precisare che a differenza del tampone le cui finalità sono quelle di individuare la presenza del coronavirus all’interno delle mucose respiratorie, i test sierologici servono ad individuare tutti quei soggetti che sono entrati in contatto con il virus.
Analogo discorso valga per la corresponsione del sussidio a cura del FAF, se la patologia è stata contratta prima della stipula della polizza sanitaria dedicata o da parte dell’assicurazione, se contratta successivamente, anche se il richiedente non è stato sottoposto al tampone faringeo ma esclusivamente al test sierologico, dal quale risulti di aver contratto il virus e sia in possesso di elementi di fatto e di diritto (ulteriore documentazione sanitaria) che dimostrino lo stato pregresso della patologia”.
A seguito delle nostre incisive azioni di tutela del personale, la settimana scorsa il CDA del Fondo Assistenza Finanzieri ha deliberato di riconoscere il sussidio anche al personale risultato positivo al test sierologico, che abbia fruito di periodi di assenza per malattia riscontrata da una qualsiasi autorità sanitaria.
I sussidi verranno erogati dal Fondo di Assistenza, a seguito di istanza dell’interessato, che dovrà essere in possesso della documentazione sanitaria completa, dalla quale si evinca la patologia, nonché del certificato del test sierologico dal quale emerga la positività (presenza di anticorpi IgG).
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