L’art. 6 bis del D.L 387/1987 stabilisce che al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sul l’ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all’art.2, commi 5, 6 e 10, e all’art. 3 commi 3 e 6 del decreto-legge 21 settembre 1987,n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.
Il Consiglio di Stato, invece, con la sentenza n.1231 datata 08 novembre 2018, pubblicata il 22 febbraio 2019, ha riformato l’appellata sentenza del T.A.R. Puglia che aveva respinto un ricorso proposto dal Prefetto di Bari avverso la determina dell’Istituto di Previdenza ha statuito che i sei scatti sul TFS vanno conteggiati anche in caso di accesso alla pensione a domanda, qualora al momento della presentazione della stessa l’interessato abbia compiuto i 55 anni di età e, congiuntamente, 35 anni di servizio utile.
Nel caso in specie, le motivazioni del rigetto da parte del TAR erano riconducibili:
- alla mancata inclusione dei sei scatti stipendiali nell’elenco delle voci computabili ai fini della liquidazione dell’indennità di cui si tratta, contenuto nell’art. 38 D.P.R. n. 1032/1973;
- alla collocazione a riposo del Prefetto (appellante) per il raggiungimento del massimo di anzianità contributiva, elemento questo che, secondo il Tribunale Amministrativo, avrebbe determinato la non applicabilità dell’art. 6 bis D.L. n. 387/1987, concernente il personale “cessato dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto”.
Di contro, l’appello è stato accolto dal Consiglio di Stato con le seguenti motivazioni esplicitate nella citata sentenza emessa:
- relativamente alla mancata inclusione dei sei scatti stipendiali nell’elenco delle voci computabili ai fini della liquidazione dell’indennità di cui si tratta, contenuto nell’art. 38 D.P.R. n. 1032/1973, tale elemento è stato ritenuto non condivisibile in considerazione del fatto che il beneficio reclamato dalla parte appellante è posto a fondamento ,normativo nel disposto dell’art. 6 bis D.L. n. 387/1987, ovvero in una disposizione successiva a quella recata dall’art. 38 D.P.R. n. 1032/1973 e dotata, nei confronti di quest’ultima, dei ogni coerente effetto integrativo;
- per quanto attiene invece la non applicabilità del disposto di cui all’art. 6 bis D.L. n. 387/1987[1] nei confronti dell’appellante, determinata dalla propria collocazione a riposo per il raggiungimento del massimo di anzianità contributiva, il Consiglio di Stato ha fondato l’accoglimento del ricorso basandosi su quanto stabilito dal comma 2 del citato articolo: “le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile”.
Nel caso in specie la relativa istanza di collocamento in quiescenza è stata presentata dall’appellante all’avvenuto compimento di 62 anni di età e ad avvenuta maturazione di oltre 42 anni di anzianità contributiva.
Attualmente, l’Istituto di Previdenza non include, all’atto dell’erogazione del TFS, al personale del comparto difesa e sicurezza che va in pensione con i requisiti di anzianità, i sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del D.L. n.387 del 1987.
L’importante sentenza summenzionata, emessa del Consiglio di Stato, invece, ha chiarito che si tratta di un un’errata interpretazione e pertanto nei prospetti di liquidazione della TFS del citato personale i sei scatti vanno calcolati.
I sei scatti stipendiali, infatti, al momento sono computati nella determinazione della misura del TFS solo quando la cessazione dal servizio sia avvenuta per raggiungimento del limite di età, inabilità permanente al servizio militare incondizionato o di polizia e per decesso.
I sei scatti, invece, in fase di liquidazione del TFS, secondo l’autorevole orientamento giurisprudenziale citato, si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile.
I maggiori importi che dovranno essere liquidati, eventualmente spettanti in relazione all’ultima retribuzione percepita, potrebbero oscillare tra i 5 mila ed i 10 mila euro circa procapite.
Gli interessati, che si trovano in quiescenza o che stanno per lasciare il lavoro attivo nei prossimi mesi ed intendano far valere il loro diritto al ricalcolo della buonuscita, inclusivo dei sei scatti stipendiali, dovranno inviare, tramite PEC o raccomandata, un atto di diffida all’INPS e, dopodiché, se l’Ente di previdenza non adempierà entro trenta giorni, procedere, tramite legale, per via giudiziale.
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[1] l’art. 6 bis D.L. n. 387/1987, al comma 1 indica l’applicabilità della norma per il solo personale “cessato dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto.