E’ stato reso disponibile il testo del disegno di legge A.S. 256 presentato dalla Senatrice Ilaria Cucchi (“Alleanza Verdi e Sinistra”), prima firmataria, avente per oggetto “Disposizioni in materia di bodycam e identificazione del personale delle Forze di polizia in servizio di ordine pubblico”.
Il tema è ormai noto e riguarda l’eventuale introduzione di una normativa che renda possibile l’identificazione del personale delle Forze di polizia impiegato in servizi di ordine pubblico, tramite l’adozione di un numero identificativo e/o una bodycam ovvero una microtelecamera da apporre sui caschi o sulle divise degli agenti.
Il disegno di legge si aggiunge alle altre proposte già presentate, attualmente all’esame delle Commissioni parlamentari (A.S. 289 – A.C. 89 – A.C. 145 – A.C. 317 – A.C. 561).
Il tutto in un susseguirsi di proposte analoghe già formulate nella precedente legislatura(A.S. 2373, A.C. 1528, A.C. 1912 e A.C. 1351).
In merito, si ricorda la posizione già assunta dal Sindacato Nazionale Finanzieri su analoghe iniziative della precedente legislatura, oggetto di una lettera (Clicca qui), indirizzata ai Ministri competenti ed al Comandante Generale della Guardia di Finanza pro tempore.
La Segreteria Nazionale SINAFI
TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Oggetto)
1. Il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile o militare in servizio di ordine pubblico, nonché durante le manifestazioni di piazza o sportive, è tenuto a indossare l’uniforme di servizio, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia e da quelle della presente legge.
Art. 2.
(Disposizioni in materia di codici
di identificazione alfanumerici)
1. Al fine di consentire l’identificazione del personale di cui all’articolo 1, ogni operatore è dotato di un codice individuale identificativo alfanumerico.
2. Il codice di cui al comma 1 è composto da due lettere e tre numeri ed è impresso su un materiale atto a consentirne la visibilità da almeno 10 metri e in condizioni di scarsa illuminazione.
3. Il codice di cui al comma 1 è riportato sulla parte frontale, sui due lati e sulla parte posteriore del casco di protezione in dotazione a ogni operatore. Il medesimo codice deve essere presente anche sull’uniforme di servizio, sia sul petto che sul dorso, nonché sul corpetto protettivo.
4. È fatto divieto di utilizzare caschi e uniformi assegnati ad altri operatori, nonché di indossare fazzoletti e altri indumenti e mezzi di protezione non previsti o non autorizzati dai regolamenti di servizio atti a oscurare il codice identificativo ovvero ad alterarlo o a modificarne la sequenza.
5. L’amministrazione di appartenenza tiene un registro aggiornato degli agenti, funzionari, sottufficiali o ufficiali ai quali è stato assegnato il codice.
Art. 3.
(Disposizioni in materia di microtelecamere)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le divise del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare impiegato nei servizi di cui all’articolo 1 sono dotate di microtelecamere, di seguito denominate « bodycam », per la ripresa di quanto avviene in tutti i servizi di ordine pubblico in cui l’operatore viene impiegato, fermo restando il divieto di utilizzarle a scopi di identificazione univoca o di riconoscimento facciale, in assenza di notizia di reato.
2. Le bodycam sono attivate dai tecnici delle Forze di polizia per la durata di tutto il servizio. A conclusione del servizio gli operatori consegnano le registrazioni ai tecnici preposti, che provvedono al loro salvataggio su appositi supporti informatici.
3. Le registrazioni effettuate dalle bodycam sono conservate per ventiquattro mesi al termine dei quali, qualora non si ravvisi notizia di reato, sono automaticamente cancellate. All’atto della iscrizione della notizia di reato il pubblico ministero acquisisce immediatamente i video relativi agli operatori e alle operazioni cui il fatto si riferisce.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, stabilisce con proprio decreto le modalità di tenuta del registro di cui al comma 5.
Art. 4.
(Sanzioni amministrative in caso
di violazioni)
1. In caso di violazione delle disposizioni degli articoli 1 e 2, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 5.000, nonché la sanzione disciplinare prevista dall’ordinamento di appartenenza.
2. In caso di violazione delle disposizioni degli articoli 1 e 2, la struttura periferica dell’autorità in cui è incardinato l’operatore è sottoposta a immediata ispezione da parte del Ministero competente, al fine di verificare il grado di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge e l’uso che viene fatto delle dotazioni previste dalla medesima legge. I risultati dell’ispezione sono trasmessi immediatamente alla Commissione giustizia di Camera e Senato.
Art. 5.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, pari a 1 milione di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.