E’ stato reso disponibile il testo del disegno di legge A.S. 289 presentato dalla Senatrice Cecilia D’Elia (“PD – IDP”), prima firmataria, avente per oggetto “Disposizioni in materia di identificazione del personale delle Forze di polizia in servizio di ordine pubblico e di applicazione di microtelecamere alle uniformi”.
La relazione illustrativa ed il testo del disegno di legge riprendono sostanzialmente quelli relativi alla proposta di legge A.C. 317 presentata dall’Onorevole Matteo Orfini (“Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista”) avente per oggetto “Disposizioni in materia di identificazione del personale delle Forze di polizia in servizio di ordine pubblico e di applicazione di microtelecamere alle uniformi”.
Ricordo che sul tema, nelle presente legislatura, sono all’esame delle Commissioni parlamentari anche i progetti di legge A.C. 89, A.C. 145, A.C. 317, A.C. 561 e l’ulteriore disegno di legge A.S. 256.
Il tutto in un susseguirsi di proposte analoghe già formulate nella precedente legislatura (A.S. 2373, A.C. 1528, A.C. 1912 e A.C. 1351).
Sul punto, devo ricordare anche che il Sindacato Nazionale Finanzieri, con una lettera (Clicca qui), indirizzata ai Ministri competenti ed al Comandante Generale della Guardia di Finanza, ha espresso pieno apprezzamento per le parole a suo tempo spese dal Ministro Lamorgese, in merito all’ipotesi di introdurre i codici identificativi sulle divise degli operatori di polizia impegnati in servizi di O.P., rimarcando fermamente la contrarietà alla loro introduzione. Nella stessa missiva è stato chiesto, inoltre, di favorire una legislazione che ponga concretamente gli appartenenti alle Forze di polizia nelle condizioni di poter operare in completa sicurezza e certezza d’impiego.
Alessandro Margiotta – Segretario Nazionale del Sindacato Nazionale Finanzieri
TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Oggetto)
1. Il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, impegnato in servizi di ordine pubblico e di sicurezza dei cittadini durante le manifestazioni di piazza o sportive, è tenuto a indossare l’uniforme di servizio, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia e da quelle della presente legge.
Art. 2.
(Disposizioni in materia di codici
di identificazione alfanumerici)
1. Il casco di protezione indossato dal personale delle Forze di polizia di cui all’articolo 1 riporta sui due lati e sulla parte posteriore un codice alfanumerico che consente l’identificazione dell’operatore che lo indossa.
2. L’amministrazione di appartenenza tiene un registro aggiornato degli agenti, funzionari, sottufficiali o ufficiali ai quali è stato assegnato il casco.
3. È fatto divieto di indossare caschi o altri mezzi di protezione del volto che impediscano l’identificazione dell’operatore. È fatto altresì divieto di indossare caschi assegnati ad altri operatori nonché di indossare fazzoletti e altri indumenti e mezzi di protezione non previsti o non autorizzati dai regolamenti di servizio atti a oscurare il codice identificativo, ovvero ad alterarlo o a modificarne la sequenza.
4. Il codice alfanumerico di cui al comma 1 è altresì applicato:
a) all’uniforme indossata, nella parte superiore dell’uniforme o di un altro indumento identificativo in modo da essere chiaramente visibile sia davanti che da tergo;
b) sul gilet tattico.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 6.000 e le sanzioni disciplinari previste dall’ordinamento di appartenenza.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, stabilisce con proprio decreto le modalità di tenuta del registro di cui al comma 2.
Art. 3.
(Disposizioni in materia di microtelecamere)
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le divise del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare impegnato nelle attività di cui all’articolo 1 sono dotate di microtelecamere, di seguito denominate « bodycam », per l’eventuale ripresa di quanto avviene in situazione di criticità per l’ordine pubblico.
2. Le bodycam sono attivate dai tecnici delle Forze di polizia a tal fine preposti solo in caso di effettiva necessità e, in particolare, in caso di concrete e reali situazioni di pericolo di turbamento dell’ordine e della sicurezza pubblica. Il materiale è registrato su schede di memoria consegnate vuote agli operatori delle Forze di polizia prima dell’utilizzo. A conclusione del servizio gli operatori consegnano le schede di memoria ai tecnici preposti, che provvedono a riversarne le registrazioni in un server protetto.
3. Le registrazioni effettuate dalle bodycam sono conservate fino a quando non sia accertata la reale esistenza della situazione di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica; qualora tale situazione non si rilevi, le relative registrazioni sono immediatamente cancellate dal server di cui al comma 2.
4. In caso di notizia di reato, l’accesso alle registrazioni delle bodycam è disciplinato ai sensi delle disposizioni del libro quinto, titoli IV e V, del codice di procedura penale.
5. Il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio provvedimento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione all’installazione delle bodycam e al trattamento dei dati personali relativi alle registrazioni effettuate dalle stesse bodycam.
Art. 4.
(Disposizioni per il personale autorizzato
a operare non in uniforme)
1. Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare impegnato in servizio di ordine pubblico, autorizzato per ragioni di servizio a operare non in uniforme, è fatto comunque divieto di indossare indumenti o segni distintivi che lo possano qualificare come appartenente alla stampa o ai servizi di pubblico soccorso, quali medici, paramedici e vigili del fuoco.
Art. 5.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, pari a 1 milione di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.