Con lettera del 15 settembre 2020 il Sindacato Nazionale Finanzieri, tornando nuovamente sulla problematica inerente il riconoscimento da causa di servizio, quale infortunio sul lavoro, delle patologie derivanti da Coronavirus, ha chiesto al Comando Generale di emanare tempestivamente precise e puntuali disposizioni ai comandi dipendenti, volte ad agevolare l’iter connesso alla presentazione delle istanze.
Nell’occasione è stato evidenziato che, sulla base delle precisazioni fornite dalla Direzione Centrale Rapporto Assicurativo e della Sovrintendenza Sanitaria Centrale INAIL, può discenderne come anche i casi di contagi del personale del Corpo debbano essere considerati alla stessa stregua di quelli degli altri lavoratori e, pertanto, inquadrabili come infortuni sul lavoro.
Altra questione nodale, che il Si.Na.Fi. ritiene imprescindibile, è il diritto dell’appartenente al Corpo, che ha contratto la patologia, al riconoscimento della causa di servizio anche qualora sia stato posto in un periodo di quarantena/convalescenza/riposo medico seppur con diagnosi generica, non specifica e definita, poiché non sottoposto a tampone faringeo a causa di evidenti difficoltà emergenziali del momento, peraltro non attribuibili ad esso, ma in possesso di test sierologico e di altra documentazione sanitaria dalla quale si evinca lo stato pregresso della patologia.
La stessa comunità scientifica, infatti, ha tenuto a precisare che a differenza del tampone le cui finalità sono quelle di individuare la presenza del coronavirus all’interno delle mucose respiratorie, i test sierologici servono ad individuare tutti quei soggetti che sono entrati in contatto con il virus.
Il Sindacato Nazionale Finanzieri ha quindi motivato la sua richiesta sulla necessità di un tempestivo, corretto ed omogeneo inquadramento delle procedure da seguire, in linea con il principio di presunzione di origine professionale dell’accadimento, in ragione dell’elevatissima probabilità che anche gli appartenenti al Corpo contagiati dal virus siano entrati in contatto con la virulenza della malattia, ma anche per precisare meglio i presupposti giuridici e scientifici del diritto a poter presentare la citata istanza.
Il Si.Na.Fi. ha poi rappresentato di ritenere che analogo discorso valga per la corresponsione del sussidio a cura del FAF, se la patologia è stata contratta prima della stipula della polizza sanitaria dedicata o da parte dell’assicurazione, se contratta successivamente, anche se il richiedente non è stato sottoposto al tampone faringeo ma esclusivamente al test sierologico, dal quale risulti di aver contratto il virus e sia in possesso di elementi di fatto e di diritto (ulteriore documentazione sanitaria) che dimostrino lo stato pregresso della patologia.
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