Nell’ambito delle disposizioni in materia di sostegno alle famiglie, l’articolo 1, comma 179, della legge di Bilancio 2024, ha introdotto un’importante novità in materia di congedo parentale, prevedendo che:
“All’articolo 34, comma 1, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: « elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80 per cento della retribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80 per cento della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all’80 per cento per il solo anno 2024».
L’articolo 34, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal presente comma, si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, di cui rispettivamente al capo III e al capo IV del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, successivamente al 31 dicembre 2023”.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica con il parere DFP-0013398-P del 20/02/2024 ha chiarito che “Al riguardo é utile rammentare che, in base all’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai pubblici dipendenti possono essere erogati solo i trattamenti economici espressamente previsti dalla contrattazione collettiva, in combinazione con quanto stabilito dalla fonte legale. In conclusione, nel caso di specie, – trattandosi di una misura di nuova introduzione a sostegno della genitorialità, avente, altresì, una diversa modalità di calcolo per l’anno in corso -, si ritiene che la stessa possa essere immediatamente applicabile a tutti i lavoratori dipendenti, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa di riferimento”.
Il parere ha inoltre chiarito che la misura si applica, al pari delle altre Amministrazioni delle Funzioni Centrali anche agli aventi diritto appartenenti al nostro comparto.
Tenuto conto, quindi, che l’art. 25 del DPR n. 39/2018 (Licenza straordinaria per congedo parentale) prevede che al personale del comparto “è concessa la licenza straordinaria di cui all’art. 48 del DPR 395/1995, sino alla misura complessiva di 45 giorni” e che alla stessa è attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera, il beneficio in argomento sarà riconosciuto come segue:
- nella misura del 80 per cento della retribuzione per l’anno 2024, dal 46esimo al 60esimo giorno di licenza straordinaria per congedo parentale;
- nella misura del 60 per cento della retribuzione a partire dal 2025, dal 46esimo al 60esimo giorno di licenza straordinaria per congedo parentale.