Uno degli obiettivi della c.d. “Riforma Cartabia” è sicuramente quello del superamento graduale del modello di verbalizzazione cartacea degli atti da attuare attraverso l’utilizzo degli strumenti tecnologici a nostra disposizione.
Un importante passaggio, questo, che mira a soddisfare le “esigenze temporali” del procedimento penale contemperando contestualmente i diritti fondamentali dei soggetti coinvolti nell’atto.
Appare fin troppo evidente, quindi, quanto la “polizia giudiziaria” diventi parte attiva di questa ambiziosa rivoluzione tecnologica.
L’art 373 c.p.p. prevede che gli interrogatori, i confronti con la persona sottoposta ad indagini e gli interrogatori di imputato in procedimento connesso vengano documentati di regola con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione di audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica.
Al riguardo, invece, dell’”assunzione di informazioni” la forma più garantita è prevista per le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni particolari di vulnerabilità che devono essere documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l’atto.
Una modalità più “attenuata” emerge, invece, dalla nuova formulazione degli articoli 351 e 362 c.p.p. ove è previsto che alla persona chiamata a rendere sommarie informazioni è sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, ha diritto ad ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica. La fonoregistrazione dovrà essere comunque effettuata quando le indagini riguardano uno dei delitti di cui all’art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p..
Lo stato dell’arte però ci racconta di una riforma epocale che ha fatto un po’ di fatica a decollare. Un periodo di adattamento, probabilmente ancora in corso, caratterizzato, nella nostra Amministrazione, dalle immediate indicazioni del nostro Organo di Vertice al riguardo dell’ottimale utilizzo delle strutture già a nostra disposizione anche a tutela dell’integrità documentale degli atti e dalle procedure di approvvigionamento di ulteriori apparecchiature con i loro naturali tempi tecnici.
Nel contempo, come consuetudine, si è registrato da parte di noi operatori di polizia un grande impegno unito molte volte all’ingegno ed a piccoli sacrifici personali nella ricerca delle soluzioni adeguate.
Resta da definire un punto nodale, la modalità di trasmissione degli atti documentati con mezzi di riproduzione audiovisiva. Il sistema informativo della Cognizione Penale (Portale NdR), strumento ideato per la costituzione del cosiddetto fascicolo elettronico del procedimento penale, risulta oggi, idoneo a ricevere unicamente documenti elettronici scaturiti dalla riproduzione di documentazione cartacea, peraltro, con una limitata disponibilità di spazio di archiviazione.
Una situazione abbastanza complessa, all’interno di un progetto “tecnologico” consapevolmente ambizioso, a tal punto che la stessa riforma aveva dovuto “scontare” un ridimensionamento rispetto alla legge delega. Un periodo di transizione durante il quale ci siamo preparati ad operare al meglio nel solco della ratio della riforma: efficienza nel procedimento, efficienza del processo e con essa, efficienza della giustizia.
Alfredo Ciauri – Segretario Nazionale SINAFI