Le donne lavoratrici potranno posticipare il congedo dopo il parto
Approfondimento a cura di Stefania Castricone – Segretario nazionale Si.Na.Fi.
La Legge di Bilancio 2019, art. 1 c. 485, riconosce “alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro”.
La legge integra l’art. 16 del D.Lgs. n. 151/2001, introducendo il comma 1.1, che, appunto, offre come alternativa alle facoltà già esistenti, l’astensione dal lavoro esclusivamente dopo il parto.
Si rammenta che il Codice dell’ordinamento militare, all’art. 1493, prescrive l’applicazione al personale militare femminile e maschile della normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni, mentre l’art. 1494 richiama esplicitamente, tra gli altri, il citato art. 16 del Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.
Al momento non essendosi ancora aperta la fase delle trattative del contratto di lavoro del Comparto, triennio 2019 – 2021, che, plausibilmente, recepirà quanto previsto dalla Legge di Bilancio, manca una Circolare applicativa per le Forze di Polizia.
In ogni caso, essendo il diritto enunciato in una Legge dello Stato, è immediatamente applicabile. Naturalmente, rivestono un ruolo fondamentale e non trascurabile le cautele poste dalla norma a tutela delle gestanti, quale la valutazione del medico competente, che ha la funzione imprescindibile di relazionare le condizioni di salute della donna e del nascituro con la tipologia di lavoro chiamata a svolgere.