La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha deciso di notificare al Governo italiano il ricorso presentato nel 2013 dallo Studio Saccucci & Partners di Roma, da parte di 400 appartenenti alla Guardia di Finanza contro lo Stato Italiano, per la violazione dei loro diritti sindacali, quindi, in epoca anteriore alla lungimirante “rivoluzione copernicana” avviata coraggiosamente (e giustamente) dal Giudice delle Leggi, con la nota sentenza n. 120/2018, attraverso cui si è posto l’accento sulla necessità di dotare i lavoratori militari di uno strumento rappresentativo innestato nella realtà contemporanea: i Sindacati, quelli “veri”.
La Prima Sezione della Corte EDU ha agito ai sensi dell’art. 54 § 2 (b) del proprio Regolamento di funzionamento, limitatamente alle doglianze relative alla violazione dell’art. 11 CEDU (libertà di associazione), dell’art. 14 CEDU (divieto di discriminazione), letto congiuntamente all’art. 11 CEDU, e dell’art. 13 CEDU (diritto ad un rimedio effettivo).
Ciò rappresenta un significativo risultato, un fondamentale tassello che testimonia l’importanza della tematica posta all’attenzione della Corte ratione temporis, oggi ancor più attuale, alla luce della citata sentenza della Corte costituzionale che ha sancito la parziale illegittimità costituzionale del divieto di associazione sindacale in ambito militare, in funzione della quale, attualmente, è all’esame del Parlamento il disegno di legge sulla sindacalizzazione delle quattro Forze Armate e della Guardia di finanza (PdL A.C. 875, rel. Corda e abbinate A.C. 1060 Tripodi, A.C. 1702 Pagani, A.C. 2330 Ferrari), rimarcando le ontologiche differenze funzionali, nonché la dipendenza della G. di F. dal Ministro dell’Economia e delle Finanze e, per le competenze di P.S. a mare, da quello dell’Interno (restando assolutamente residuale quella del Ministero Difesa), accentuate dall’evidenza costituita dall’applicazione alla G. di F. del Codice dell’ordinamento militare e del Testo unico regolamentare in via di compatibilità. Su questa delicata tematica, il Si.Na.Fi. è intervenuto in diversi momenti.
Si segnalano, fra gli altri, i seguenti documenti e contributi riflessivi, scaricabili qui e qui. Si rammenta che, fra i quesiti che la Corte EDU ha sottoposto al Governo italiano ve n’è uno, segnatamente, sulla disparità di trattamento dei Finanzieri rispetto agli appartenenti alla Polizia di Stato, circa il diritto di costituire sindacati.
I giudici di Strasburgo chiedono, al riguardo, se la differenza di status fra gli appartenenti alla Polizia di Stato (civile) e gli appartenenti alla Guardia di Finanza (militare) sia meramente formale e quindi se possa giustificarsi il diverso trattamento cui essi sono sottoposti relativamente all’esercizio della libertà sindacale, avuto anche riguardo a un’altra importante conquista per il Corpo della Guardia di finanza, polizia economico finanziaria per eccellenza, al quale, dal 1.1.2017, sono attribuite esclusive funzioni di pubblica sicurezza a mare (v. art. 2, lett. “c”, n. 1, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 177 e D.M. 15 agosto 2017 del Ministero degli Interni), parificate in tutto e per tutto a quelle affidate alla Polizia di Stato sul territorio emerso.
La Cancelleria della Corte EDU ha invitato il Governo italiano a tentare una composizione bonaria con i ricorrenti, entro il 10 settembre 2020. Per quella data entrambe le parti dovranno comunicare alla Cancelleria la loro eventuale disponibilità a discutere i termini di un eventuale accordo conciliativo (fase “non contenziosa”). Diversamente, laddove le parti dovessero dichiarare la loro indisponibilità ad un componimento amichevole o non dovessero comunque raggiungere un accordo sui termini dello stesso, la Corte disporrà la prosecuzione del giudizio secondo le modalità ordinarie (fase “contenziosa”).
La CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI, in vigore dal 1953, ha istituito una vera e propria giurisdizione internazionale, affidata alla Corte EDU di Strasburgo, competente a pronunciarsi sul rispetto dei diritti e delle libertà in essa enunciati. I ricorrenti del 2013, prima di tutto “cittadini e lavoratori”, dovettero proprio ricorrere a questo organo giurisdizionale e sovranazionale per tutelare i diritti garantiti dalla Convenzione.
Oggi lo scenario si è arricchito, grazie alla storica sentenza della Consulta, tuttavia è sotto gli occhi di tutti che, nonostante ciò, persistano troppe e ingiustificabili derive conservatrici a cagione delle quali permarrebbero i pericoli di lesione di quei diritti umani (intesi come “dell’umanità”) che proprio la Convenzione mira a tutelare da quasi 70 anni.
Il Sindacato Nazionale Finanzieri (Si.Na.Fi.) continuerà a partecipare e seguire attivamente con la massima attenzione l’evolversi della vicenda presentando memorie e contributi e chiedendo di essere audito nelle sedi opportune, avuto riguardo ai paventati pericoli di cui si è fatto cenno sopra che, ahinoi, pare stiano attanagliando l’intero iter legislativo sulla sindacalizzazione del personale militare (v. considerazioni critiche mosse dal Si.Na.Fi. (clicca qui) e da un comitato scientifico composto da illustri accademici (clicca qui) poiché la questione di che trattasi è strettamente collegata a questo nuovo paradigma rappresentativo e alla “storia e cultura sindacale” dei Finanzieri, da un lato, e delle Forze Armate dall’altro.
Il Si.Na.Fi. perseguirà con ogni mezzo lecito i comuni intenti, arrivando, se del caso, a invocare, secondo le previste procedure, anche nuovi interventi della Consulta e della Corte EDU.
La Segreteria Nazionale SINAFI – Sindacato Nazionale Finanzieri